Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17 All'articolo 1: al comma 2, dopo le parole: "data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"; al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La liquidazione del saldo e' subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d)"; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "bilancio triennale" sono inserite le seguenti: "2001-2003,"; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalita' per l'invio del predetto modello. 4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio. 4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno". All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'". 1-bis. E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266"; il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unita', con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio". 2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto". 2-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' abrogato. 2-quater. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali puo' avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanita'"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta""; al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5""; e le parole: "come rideterminato" sono sostituite dalle seguenti: "come rideterminata".