(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  19
                        febbraio 2001, n. 17 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 2, dopo le parole:  "data  di  entrata  in  vigore"  sono
inserite le seguenti: "della legge di conversione"; 
   al comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
liquidazione del saldo e' subordinata all'adozione,  da  parte  delle
regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a
loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d)"; 
   al comma 4, primo periodo, dopo le  parole:  "bilancio  triennale"
sono inserite le seguenti: "2001-2003,"; 
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis. Al fine di consentire  il  monitoraggio  in  corso  d'anno
degli andamenti della spesa  sanitaria,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando  gli  adempimenti  di
cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001,  sono
tenute a trasmettere trimestralmente al  Ministero  della  sanita'  i
dati relativi ai costi e ai ricavi  aziendali  delle  aziende  unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso  un
modello da adottare  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro venti giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del  presente  decreto.
Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e  le
modalita' per l'invio del predetto modello. 
   4-ter. Ai fini della  verifica  degli  effettivi  andamenti  della
spesa sanitaria, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanita' i  dati  relativi
ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative  alle
valutazioni di fine esercizio. 
   4-quater. Con effetto dall'anno  2001,  le  anticipazioni  di  cui
all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,
n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica limitatamente al primo  semestre  di
ciascun anno". 
   All'articolo 2: 
   il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
   "1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. Per consentire all'Agenzia di fare  fronte  tempestivamente  e
compiutamente ai propri compiti  istituzionali,  in  particolare  per
quanto concerne  il  supporto  al  Ministero  della  sanita'  per  la
definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  da  correlare
effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili,  la
dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta
unita' di personale di ruolo e in  trenta  unita'  di  personale  con
contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo'  avvalersi  di
esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  nel
limite massimo di dieci unita'". 
   1-bis. E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266"; 
   il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
   "2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
115, e' inserito il seguente: 
   "Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e  funzionamento)  -
1. Con regolamento del consiglio di  amministrazione,  approvato  dal
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per  la  funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, sono approvate le norme  sul  funzionamento
degli  organi  dell'Agenzia,  con   la   previsione   di   sottoporre
all'approvazione dei  Ministeri  della  sanita'  e  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica i bilanci e  i  rendiconti;
sull'organizzazione      dei      servizi;       sulla       gestione
amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando
quello di ruolo in quattro categorie e in un  livello  di  dirigenza,
quest'ultimo  nel  limite  di  otto  unita',  con  equiparazione   al
personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa
all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione
per il conferimento di non oltre il venticinque per cento  dei  posti
istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato  al
personale gia' in servizio". 
   2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1993,  n.  266"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "secondo   la   procedura   prevista
dall'articolo 2-bis del presente decreto". 
   2-ter. Il comma 2  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 266, e' abrogato. 
   2-quater. Le assunzioni  derivanti  dall'aumento  delle  dotazioni
organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1993, n.  266,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in
ogni  caso,  non  sono  conteggiate  ai   fini   del   raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione del personale in  servizio,  previsto  ai
sensi dell'articolo 39 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive  modificazioni.  Per  la  copertura  dei  posti  di  ruolo
dirigenziale di cui all'articolo 2-bis  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo,
l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali  puo'  avvalersi  delle
graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi  dal  Ministero
della sanita'"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 115, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "I
componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque  anni  e
sono rinnovabili una sola volta""; 
   al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 5  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il  comma  5  e'  sostituito  dal
seguente: "5""; e le parole:  "come  rideterminato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "come rideterminata".