Art. 5.
              (Definizione di ipovedenti medio-gravi).
  1.   Ai  fini  della  presente  legge,  si  definiscono  ipovedenti
medio-gravi:
   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 2/10 in
entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale
correzione;
   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50
per cento.