IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                           F u n z i o n i
  1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato
e    agricoltura   delle   corrispondenti   province,   le   funzioni
amministrative  ed  i  compiti  esercitati, ai sensi dei regi decreti
23 agosto  1890,  n.  7088,  e  31 gennaio 1909, n. 242, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  nonche'  del  decreto  legislativo
22 maggio  1999,  n.  251, dagli uffici metrici provinciali che hanno
sede nella Regione siciliana.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che  hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici
metrici  provinciali  nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici
connessi  all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella
proprieta'   delle   attrezzature  e  degli  arredi,  nonche',  salva
disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
  3.  Le  dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono
quelle  individuate  nella loro attuale consistenza dall'inventario e
dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.
  4.  Agli  oneri  derivanti  alle  Camere  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  si provvede mediante somme da prelevarsi
dagli  stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  statale secondo quanto
disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   6 luglio   1999,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
6 dicembre  1999,  n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata
nella tabella B allegata al medesimo decreto.
 
Avvertenza:
    Il    testo    delle    note    qui    pubblicato    e'   redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
    -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione, conferisce al
Presidente  della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  leggi e di
emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
    -  Il  regio  decreto  legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha
approvato  lo  statuto  della  regione siciliana, e' stato pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale)
ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
    - L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una
commissione   paritetica   di   quattro   membri  nominati  dall'Alto
commissario  della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le
norme  transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale
dello  Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme per l'attuazione del
presente statuto.
Note all'art. 1:
    -  Il  regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216.
    -Il  regio  decreto  31 gennaio 1909, n. 242, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1909, n. 128.
    -  Il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  251,  e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.