Art. 12. 
               Prestazioni dei servizi di investimento 
  1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1,  Poste  puo'
svolgere nei confronti del pubblico i servizi  di  investimento  e  i
servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo  1,  comma
5, lettere b), c), ed e), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b),
d), e), f) e g),  del  testo  unico  finanza,  nonche'  le  attivita'
connesse e strumentali ai servizi di investimento. 
  2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico,  da
parte di Poste presso la propria  sede  e  dipendenze,  di  strumenti
finanziari e di prodotti finanziari  non  costituisce  offerta  fuori
sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dei commi 5, lettere  b),  c)  ed  e)  e  6,
          lettere a), b), d), e), f) e g)  dell'art.  1,  del  citato
          decreto legislativo  n.  58/1998  e',  rispettivamente,  il
          seguente: 
              5.  Per  "servizi  di  investimento"  si  intendono  le
          seguenti attivita',  quando  hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) (omissis); 
                b) negoziazione per conto terzi; 
                c)   collocamento,    con    o    senza    preventiva
          sottoscrizione o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di
          garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) (omissis); 
           e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) (omissis); 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f)  la  consulenza  in  materia  di  investimenti  in
          strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in cambi, quando collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  30  del  citato   decreto
          legislativo n. 58/1998, si veda in nota all'art. 2.