Art. 12. Prestazioni dei servizi di investimento 1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), ed e), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento. 2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.
Note all'art. 12: - Il testo dei commi 5, lettere b), c) ed e) e 6, lettere a), b), d), e), f) e g) dell'art. 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998 e', rispettivamente, il seguente: 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) (omissis); b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) (omissis); e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) (omissis); d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. - Per il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 58/1998, si veda in nota all'art. 2.