Art. 2. 
                       Attivita' di bancoposta 
  1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono: 
    a)  raccolta  di  risparmio  tra  il  pubblico,   come   definita
dall'articolo 11, comma 1, del  testo  unico  bancario  ed  attivita'
connesse o strumentali; 
    b) raccolta del risparmio postale; 
    c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione  e  la
vendita di carte prepagate e di altri  mezzi  di  pagamento,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unico
bancario; 
    d) servizio di intermediazione in cambi; 
    e) promozione e collocamento presso il pubblico di  finanziamenti
concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; 
    f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12. 
  2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di  bancoposta
senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi. 
  3. In quanto compatibili, si applicano alle  attivita'  di  cui  al
comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50,
51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67,  68,
comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134,  140,  da
143 a 145 del testo unico bancario. 
  4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed
accessori si applicano, in quanto compatibili,  i  seguenti  articoli
del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e  comma  2,
7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente  ai
mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,  51,  59,
168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 
  5. Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  Poste  e'
equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle
norme del testo unico  bancario  e  del  testo  unico  della  finanza
richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. A Poste si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
attuative previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti. 
  6. Il  risparmio  postale  e'  disciplinato  dal  decreto-legge  1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  284,
e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4,  in
quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico bancario, ove
applicabili. 
  7. Per quanto non diversamente previsto nel  presente  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  del  codice   civile   in   materia   di
prescrizione. 
  8.  Poste  non  puo'  esercitare  attivita'   di   concessione   di
finanziamenti nei confronti del pubblico. 
  9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di
strutture organizzative autonome. E' tenuta, altresi',  ad  istituire
un sistema di  separazione  contabile  dell'attivita'  di  bancoposta
rispetto alle altre attivita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del comma 1 dell'art, 11 del citato  decreto
          legislativo. n. 385/1993, e' il seguente: 
              "1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo   e'
          raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con  obbligo
          di rimborso, sia sotto forma di depositi  sia  sotto  altra
          forma.". 
              - Il testo del comma 2, lettera f),  numeri  4)  e  5),
          dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993,  e'
          il seguente: 
              "2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) (Omissis); 
                b) (Omissis); 
                c) (Omissis); 
                d) (Omissis); 
                e) (Omissis); 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) (Omissis); 
                  2) (Omissis); 
                  3) (Omissis); 
                  4) servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          (carte  di  credito,  "travellers  cheques",   lettere   di
          credito). 
              - Il testo degli articoli 5, 12, 20, 21,  22,  23,  24,
          commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2  e  3,  54,
          comma 1, 56, 57 e 58, 65, 66 67, 68, comma 1, 78, da 115  a
          120, 121, comma 3, 127, 128, 129, 134, 140, 143, 144,  145,
          del   citato   decreto   legislativo   n.   385/1993,   e',
          rispettivamente, il seguente: 
              "Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
          Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza  a
          esse attribuiti dal presente  decreto  legislativo,  avendo
          riguardo  alla  sana  e  prudente  gestione  dei   soggetti
          vigilati, alla  stabilita'  complessiva,  all'efficienza  e
          alla  competitivita'  del   sistema   finanziario   nonche'
          all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 
              2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
          dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari. 
              3. Le  autorita'  creditizie  esercitano  altresi'  gli
          altri poteri a esse attribuiti dalla legge.". 
              "Art. 12 (Obbligazioni  e  titoli  di  deposito  emessi
          dalle  banche).  -  1.  Le  banche,  in   qualunque   forma
          costituite,   possono    emettere    obbligazioni,    anche
          convertibili, nominative o al portatore. 
              2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa  le
          obbligazioni emesse dalle  banche  con  azioni  quotate  in
          borsa. La disposizione si applica anche  alle  obbligazioni
          convertibili in titoli  di  altre  societa'  quando  questi
          ultimi sono quotati. 
              3. L'emissione delle obbligazioni  non  convertibili  o
          convertibili in titoli  di  altre  societa'  e'  deliberata
          dall'organo amministrativo; 
          non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo
          comma, n. 
          3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 
              4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie  si
          applicano le norme del codice  civile,  eccetto  l'articolo
          2410. 
              5. L'emissione delle obbligazioni  non  convertibili  o
          convertibili in titoli di altre  societa'  e'  disciplinata
          dalla Banca d'Italia, in  conformita'  delle  deliberazioni
          del CICR. 
              6.  Le  banche  possono  emettere  titoli  di  deposito
          nominativi  o  al  portatore.   La   Banca   d'Italia,   in
          conformita'   delle   deliberazioni    del    CICR,    puo'
          disciplinarne le modalita' di emissione. 
              7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni  da  parte
          delle banche di prestiti subordinati,  irredimibili  ovvero
          rimborsabili previa  autorizzazione  della  medesima  Banca
          d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
          di obbligazioni o di titoli di deposito.". 
              "Art. 20 (Obblighi di  comunicazione).  -  1.  Chiunque
          partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla
          percentuale  stabilita  dalla  Banca   d'Italia,   ne   da'
          comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le
          variazioni  della  partecipazione  sono  comunicate  quando
          superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia. 
              2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,  compresi
          quelli aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui
          comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto  in
          una banca, anche cooperativa, o  in  una  societa'  che  la
          controlla deve essere comunicato alla  Banca  d'Italia  dai
          partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
          della societa' cui  l'accordo  si  riferisce  entro  cinque
          giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in  forma
          scritta, dal momento di accertamento delle circostanze  che
          ne rivelano l'esistenza.  Quando  dall'accordo  derivi  una
          concertazione del voto tale  da  pregiudicare  la  gestione
          sana  e  prudente  della  banca,  la  Banca  d'Italia  puo'
          sospendere  il  diritto  di  voto  dei  soci   partecipanti
          all'accordo stesso. 
              3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche  con
          riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
          attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca  d'Italia
          determina  altresi'  le   modalita'   delle   comunicazioni
          previste dal comma 2. 
              4.  La  Banca   d'Italia,   al   fine   di   verificare
          l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2,  puo'
          chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.". 
              "Art. 21 (Richiesta di informazioni).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli
          enti di qualsiasi natura che partecipano al  loro  capitale
          l`indicazione nominativa dei soci  secondo  quanto  risulta
          dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
          dati a loro disposizione. 
              2. La Banca  d'Italia  puo'  altresi'  richiedere  agli
          amministratori delle societa' e degli enti che  partecipano
          al capitale delle banche  l'indicazione  delle  societa'  e
          degli enti controllanti. 
              3. Le  societa'  fiduciarie  che  abbiano  intestato  a
          proprio nome azioni o  quote  di  societa'  appartenenti  a
          terzi  comunicano  alla  Banca  d'Italia,  se   questa   lo
          richieda, le generalita' dei fiducianti. 
              4. Le notizie previste dal  presente  articolo  possono
          essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. 
              5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle  richieste
          che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un
          mercato regolamentato.". 
              "Art. 22. (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini  del
          presente capo si considerano  anche  le  partecipazioni  al
          capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
          tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona". 
              "Art.  23  (Nozione  di  controllo).  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa'  nei  casi   previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                1) esistenza di un soggetto che, in base  ad  accordi
          con altri soci, ha il diritto di  nominare  o  revocare  la
          maggioranza degli amministratori  ovvero  dispone  da  solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
          la nomina o la revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio di amministrazione; 
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario e organizzativo idonei  a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
                  c) l'attribuzione di  poteri  maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
                  d) l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.". 
              "Art. 24 (Sospensione del diritto di voto,  obbligo  di
          alienazione). - 1. Non puo' essere esercitato il diritto di
          voto  inerente  alle  azioni  o  quote  per  le  quali   le
          autorizzazioni  previste  dall'art.  19  non  siano   state
          ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il  diritto
          di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o
          quote per le quali  siano  state  omesse  le  comunicazioni
          previste dall'art. 20. 
              2.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione e' impugnabile, a norma  dell'art.  2377  del
          codice civile, se  la  maggioranza  richiesta  non  sarebbe
          stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette  azioni
          o quote. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          Banca  d'Italia   entro   sei   mesi   dalla   data   della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
          Le azioni o quote per le quali non puo'  essere  esercitato
          il diritto di voto sono computate ai  fini  della  regolare
          costituzione dell'assemblea.". 
              "Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei  partecipanti).
          - 1. Il Ministro del tesoro,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          determina, con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche. 
              2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il  Ministro
          del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
          posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
          fine si considerano anche le azioni o quote  possedute  per
          il tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie
          o per interposta persona. 
              3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
          il diritto di voto inerente alle azioni o  quote  eccedenti
          il  suddetto  limite.   In   caso   di   inosservanza,   la
          deliberazione e' impugnabile a  norma  dell'art.  2377  del
          codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
          raggiunta senza i voti  inerenti  alle  predette  azioni  o
          quote. L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca  d'Italia   entro   sei   mesi   dalla   data   della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
          Le azioni o quote per le quali non puo'  essere  esercitato
          il diritto di voto sono computate ai  fini  della  regolare
          costituzione dell'assemblea.". 
              "Art.  26   (Requisiti   di   professionalita'   e   di
          onorabilita' degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso banche devono  possedere  i  requisiti  di
          professionalita'   e   di   onorabilita'   stabiliti    con
          regolamento del Ministro del tesoro  adottato,  sentita  la
          Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dall'ufficio.  Essa  e'   dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione entro trenta giorni dalla  nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia  la
          decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
              3. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 2.". 
              "Art. 50. (Decreto ingiuntivo). - 1. La Banca  d'Italia
          e le  banche  possono  chiedere  il  decreto  d'ingiunzione
          previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche
          in  base  all'estratto  conto,  certificato  conforme  alle
          scritture  contabili  da  uno  dei  dirigenti  della  banca
          interessata, il  quale  deve  altresi'  dichiarare  che  il
          credito e' vero e liquido.". 
              "Art.  51  (Vigilanza  informativa).  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia.". 
              "Art. 52 (Comunicazioni del collegio  sindacale  e  dei
          soggetti incaricati del  controllo  dei  conti).  -  1.  Il
          collegio sindacale informa senza indugio la Banca  d'Italia
          di tutti gli atti o i fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una  irregolarita'  nella  gestione  delle  banche  o   una
          violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. 
              2. Le societa' che esercitano  attivita'  di  revisione
          contabile presso le banche comunicano  senza  indugio  alla
          Banca  d'Italia  gli  atti  o  i  fatti,   rilevati   nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme disciplinanti  l'attivita'  bancaria
          ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa
          o comportate un giudizio negativo, in giudizio con  rilievi
          o una  dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un
          giudizio sul bilancio. Tali  societa'  inviano  alla  Banca
          d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 
              3. I commi 1 e 2 si applicano  anche  ai  soggetti  che
          esercitano i compiti ivi previsti presso  le  societa'  che
          controllano le banche o che sono da queste  controllate  ai
          sensi dell'articolo 23. 
              4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
          la trasmissione delle informazioni previste dai commi  1  e
          2. 
              "Art. 53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, in  conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d) l'organizzazione amministrativa e  contabile  e  i
          controlli interni. 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti delle banche per esaminare  la  situazione  delle
          stesse; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
                d)  adottare,  ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per
          le materie indicate nel comma 1.". 
              "Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          puo' effettuare ispezioni presso le banche e  richiedere  a
          esse l'esibizione di  documenti  e  gli  atti  che  ritenga
          necessari. 
              "Art. 56 (Modificazioni  statutarie).  -  1.  La  Banca
          d'Italia accerta che le modificazioni degli  statuti  delle
          banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 
              2.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'accertamento previsto dal comma 1.". 
              "Art. 57 (Fusioni e scissioni). - 1. La Banca  d'Italia
          autorizza le fusioni e le  scissioni  alle  quali  prendono
          parte banche quando non contrastino con il criterio di  una
          sana e prudente gestione.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 356. 
              2.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel registro delle  imprese  del  progetto  di
          fusione o  di  scissione  se  non  consti  l'autorizzazione
          indicata nel comma 1. 
              3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del
          codice civile e' ridotto a quindici giorni. 
              4. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di  banche
          incorporate da  altre  banche,  di  banche  partecipanti  a
          fusioni con costituzione di nuove banche ovvero  di  banche
          scisse conservano la loro validita' e il loro grado,  senza
          bisogno di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  a  favore,
          rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della  banca
          risultante dalla fusione o  della  banca  beneficiaria  del
          trasferimento per scissione. 
              "Art. 58 (Cessione di  rapporti  giuridici).  -  1.  La
          Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
          aziende, di rami d'azienda, di beni  e  rapporti  giuridici
          individuabili in blocco. Le  istruzioni  possono  prevedere
          che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
          forme integrative di  pubblicita'.  3.  I  privilegi  e  le
          garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
          esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
          pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto
          di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
          la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
          senza bisogno di alcuna formalita' o  annotazione.  Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
              4. Nei confronti dei debitori  ceduti  gli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
              5. I creditori ceduti hanno facolta',  entro  tre  mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere dal cedente o dal cessionario  l'adempimento  delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
              6. Coloro che sono parte dei contratti  ceduti  possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma 2 se  sussiste  una  giusta
          causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle cessioni in favore dei soggetti,  diversi  dalle
          banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata  ai
          sensi dell'articolo  65  e  in  favore  degli  intermediari
          finanziari   iscritti   nell'elenco    speciale    previsto
          dall'articolo 107.". 
              "Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza
          consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la  vigilanza
          su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
                a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
                b)  societa'  bancarie,  finanziarie  e   strumentali
          partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
          un gruppo bancario o da una singola banca; 
                c) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca; 
                d) societa' finanziarie, aventi  sede  legale  in  un
          altro Stato comunitario, che controllano una  capogruppo  o
          una singola banca italiana, sempreche' tali societa'  siano
          incluse nella vigilanza  consolidata  di  competenza  della
          Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; 
                e)  societa'  bancarie,  finanziarie  e   strumentali
          controllate dai soggetti di cui alla lettera d); 
                f)  societa'  bancarie,  finanziarie  e   strumentali
          partecipate almeno per il 20%,  anche  congiuntamente,  dai
          soggetti indicati nelle lettere d) ed e); 
                g) societa' finanziarie, diverse dalla  capogruppo  e
          dalle societa' indicate nella lettera d),  che  controllano
          almeno una banca; 
                h)   societa',   diverse   da   quelle   bancarie   e
          finanziarie, che, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          19, comma 6, controllano almeno una banca; 
                i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
          strumentali quando siano controllate da una  singola  banca
          ovvero quando societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
          ovvero soggetti indicati nelle lettere  d),  e),  g)  e  h)
          detengano,  anche  congiuntamente,  una  partecipazione  di
          controllo. 
              2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
          vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione  di  norme
          specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo  la
          disciplina vigente.". 
              "Art. 66 (Vigilanza  informativa).  -  1.  Al  fine  di
          realizzare la  vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca
          d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da  a)
          a f) del  comma  1  dell'art.  65  la  trasmissione,  anche
          periodica,  di  situazioni  e  dati  nonche'   ogni   altra
          informazione  utile.  La  Banca  d'Italia   puo'   altresi'
          richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h)  e  i)
          del comma 1  dell'articolo  citato  le  informazioni  utili
          all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 
              2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini  per
          la  trasmissione  delle  situazioni,  dei  dati   e   delle
          informazioni indicati nel comma 1. 
              3. La Banca d'Italia puo' richiedere la  certificazione
          del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a  g)
          del comma 1 dell'art. 65. 
              4. Le  societa'  indicate  nell'art.  65,  aventi  sede
          legale in Italia, forniscono alla  capogruppo  ovvero  alla
          singola banca le  situazioni,  i  dati  e  le  informazioni
          richiesti  per  consentire  l'esercizio   della   vigilanza
          consolidata. 
              5. Le societa' con sede  legale  in  Italia  ricomprese
          nella vigilanza su base  consolidata  di  competenza  delle
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri   Stati   comunitari
          forniscono  ai  soggetti  individuati   dalle   stesse   le
          informazioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
          consolidata.". 
              "Art. 67 (Vigilanza regolamentare). -  1.  Al  fine  di
          realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,  in
          conformita' delle deliberazioni del CICR,  ha  facolta'  di
          impartire alla capogruppo, con provvedimenti  di  carattere
          generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo
          bancario complessivamente considerato  o  suoi  componenti,
          aventi ad oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d) l'organizzazione amministrativa e  contabile  e  i
          controlli interni. 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma l possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          realizzare la vigilanza su base consolidata  possono  tener
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65. 
              "Art.  68  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  A  fini   di
          vigilanza su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso i soggetti  indicati  nell'art.
          65 e richiedere l'esibizione di documenti e  gli  atti  che
          ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti  di  societa'
          diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
          il fine esclusivo di  verificare  l'esattezza  dei  dati  e
          delle informazioni forniti per il consolidamento.". 
              "Art. 78 (Banche autorizzate in Italia). - 1. La  Banca
          d'Italia puo' imporre il  divieto  di  intraprendere  nuove
          operazioni oppure ordinare la chiusura di  succursali  alle
          banche   autorizzate   in   Italia,   per   violazione   di
          disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che
          ne regolano  l'attivita',  per  irregolarita'  di  gestione
          ovvero, nel caso di succursali di banche  extracomunitarie,
          anche per insufficienza di fondi.". 
              "Art. 115 (Ambito di applicazione). - 1. Le  norme  del
          presente  capo  si  applicano  alle  attivita'  svolte  nel
          territorio  della   Repubblica   dalle   banche   e   dagli
          intermediari finanziari. 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'   individuare,   in
          considerazione dell'attivita'  svolta,  altri  soggetti  da
          sottoporre alle norme del presente capo. 
              3. Le disposizioni del presente capo si applicano  alle
          operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli
          aspetti non diversamente disciplinati.". 
              "Art. 116 (Pubblicita'). - 1. In ciascun locale  aperto
          al pubblico sono pubblicizzati  i  tassi  di  interesse,  i
          prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
          altra condizione economica relativa alle  operazioni  e  ai
          servizi offerti, ivi compresi gli interessi di  mora  e  le
          valute applicate per  l'imputazione  degli  interessi.  Non
          puo' essere fatto rinvio agli usi. 
              2. Il Ministro del tesoro, sentita la  Banca  d'Italia,
          stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 
                a) criteri e parametri per  la  determinazione  delle
          eventuali commissioni massime addebitabili  alla  clientela
          in occasione del collocamento; 
                b)  criteri  e  parametri  volti   a   garantire   la
          trasparente determinazione dei rendimenti; 
                c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
          e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
              3. Il CICR: 
                a) individua le operazioni e i servizi da  sottoporre
          a pubblicita'; 
                b)  detta  disposizioni  relative  alla   forma,   al
          contenuto,  alle  modalita'  della   pubblicita'   e   alla
          conservazione  agli  atti  dei  documenti  comprovanti   le
          informazioni pubblicizzate; 
                c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione  dei
          tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e  degli
          altri elementi che incidono  sul  contenuto  economico  dei
          rapporti; 
                d) individua  gli  elementi  essenziali,  fra  quanti
          previsti dal comma 1,  che  devono  essere  indicati  negli
          annunci pubblicitari e nelle offerte, con  qualsiasi  mezzo
          effettuati, con  cui  i  soggetti  indicati  nell'art.  115
          rendono nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e  dei
          servizi. 
              4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
          offerta al pubblico  a  norma  dell'art.  1336  del  codice
          civile.". 
              "Art. 117. (Contratti). - 1. I contratti  sono  redatti
          per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. 
              2. Il CICR puo' prevedere  che,  per  motivate  ragioni
          tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
          altra forma. 
              3. Nel caso di inosservanza della forma  prescritta  il
          contratto e' nullo. 
              4. I contratti indicano il  tasso  d'interesse  e  ogni
          altro  prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per   i
          contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in  caso
          di mora. 
              5. La possibilita' di variare in senso  sfavorevole  al
          cliente  il  tasso  d'interesse  e  ogni  altro  prezzo   e
          condizione deve essere espressamente indicata nel contratto
          con clausola approvata specificamente dal cliente. 
              6. Sono nulle e si considerano non apposte le  clausole
          contrattuali di rinvio agli usi per la  determinazione  dei
          tassi di interesse e di  ogni  altro  prezzo  e  condizione
          praticati nonche' quelle  che  prevedono  tassi,  prezzi  e
          condizioni  piu'  sfavorevoli  per  i  clienti  di   quelli
          pubblicizzati. 
              7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle  ipotesi
          di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: 
                a) il tasso nominale  minimo  e  quello  massimo  dei
          buoni  ordinari  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli
          similari eventualmente indicati dal  Ministro  del  tesoro,
          emessi  nei  dodici  mesi  precedenti  la  conclusione  del
          contratto, rispettivamente per le operazioni attive  e  per
          quelle passive; 
                b) gli altri prezzi e  condizioni  pubblicizzati  nel
          corso della  durata  del  rapporto  per  le  corrispondenti
          categorie  di  operazioni  e  servizi;   in   mancanza   di
          pubblicita' nulla e' dovuto. 
              8. La Banca d'Italia puo' prescrivere  che  determinati
          contratti o titoli, individuati attraverso una  particolare
          denominazione   o   sulla   base   di   specifici   criteri
          qualificativi, abbiano un contenuto tipico  determinato.  I
          contratti e i titoli difformi sono nulli.  Resta  ferma  la
          responsabilita'   della    banca    o    dell'intermediario
          finanziario per  la  violazione  delle  prescrizioni  della
          Banca d'Italia.". 
              "Art.  118  (Modifica  unilaterale   delle   condizioni
          contrattuali). - 1. Se nei contratti di durata e' convenuta
          la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi
          e le  altre  condizioni,  le  variazioni  sfavorevoli  sono
          comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti  dal
          CICR. 
              2. Le variazioni contrattuali per le  quali  non  siano
          state osservate le prescrizioni del presente articolo  sono
          inefficaci. 
              3.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione  di  altre
          forme di comunicazione attuate ai sensi  del  comma  1,  il
          cliente  ha  diritto  di  recedere  dal   contratto   senza
          penalita' e  di  ottenere,  in  sede  di  liquidazione  del
          rapporto, l'applicazione delle  condizioni  precedentemente
          praticate.". 
              "Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).  -
          1. Nei contratti di durata i  soggetti  indicati  nell'art.
          115 forniscono per iscritto al cliente, alla  scadenza  del
          contratto  e  comunque  almeno  una  volta  all'anno,   una
          comunicazione completa e chiara in merito allo  svolgimento
          del rapporto. Il CICR indica il contenuto  e  le  modalita'
          della comunicazione. 
              2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
          conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale  o,  a
          scelta   del   cliente,   con   periodicita'    semestrale,
          trimestrale o mensile. 
              3. In mancanza di  opposizione  scritta  da  parte  del
          cliente,  gli  estratti  conto  e  le  altre  comunicazioni
          periodiche alla clientela si intendono approvati  trascorsi
          sessanta giorni dal ricevimento. 
              4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
          e colui che subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni
          hanno diritto  di  ottenere,  a  proprie  spese,  entro  un
          congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,  copia
          della documentazione inerente a singole operazioni poste in
          essere negli ultimi dieci anni.". 
              "Art. 120  (Decorrenza  delle  valute  e  modalita'  di
          calcolo degli interessi). - 1. Gli interessi sui versamenti
          presso una banca di denaro,  di  assegni  circolari  emessi
          dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa
          succursale presso la quale viene effettuato  il  versamento
          sono conteggiati  con  la  valuta  del  giorno  in  cui  e'
          effettuato il versamento e sono dovuti fino  a  quello  del
          prelevamento. 
              2. Il  CICR  stabilisce  modalita'  e  criteri  per  la
          produzione di  interessi  sugli  interessi  maturati  nelle
          operazioni poste in  essere  nell'esercizio  dell'attivita'
          bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle  operazioni  in
          conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
          la stessa periodicita' nel conteggio  degli  interessi  sia
          debitori sia creditori.". 
              "Art. 121 (Nozione). - 1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3. Le disposizioni del presente capo e del capo III  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  ai  soggetti  che  si
          interpongono nell'attivita' di credito al consumo.". 
              "Art. 127 (Regole generali). - 1. Le  disposizioni  del
          presente  titolo  sono  derogabili  solo  in   senso   piu'
          favorevole al cliente. 
              2. Le nullita' previste  dal  presente  titolo  possono
          essere fatte valere solo dal cliente. 
              3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
          presente  titolo  sono  assunte  su  proposta  della  Banca
          d'Italia; la proposta e'  formulata  sentito  l'UIC  per  i
          soggetti operanti nel  settore  finanziario  iscritti  solo
          nell'elenco generale previsto dall'art. 106.". 
              "Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine  di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire ispezioni presso  le  banche  e  gli  intermediari
          finanziari   iscritti   nell'elenco    speciale    previsto
          dall'articolo 107. 
              2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
          nel solo elenco  generale  previsto  dall'art.  106  e  nei
          confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma  5,  i
          controlli previsti dal comma  1  sono  effettuati  dall'UIC
          che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione  di  altre
          autorita'. 
              3. Con riguardo ai  soggetti  indicati  nell'art.  121,
          comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1  sono
          demandati  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, al quale compete, inoltre,  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4,  e
          145, comma 3. 
              4.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma l  e
          a irrogare le sanzioni previste dagli art. 144, commi  3  e
          4, e 145, comma 3. 
              5. In caso di ripetute  violazioni  delle  disposizioni
          concernenti gli obblighi di pubblicita',  il  Ministro  del
          tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle
          altre autorita' indicate dai CICR ai  sensi  del  comma  4,
          nell'ambito delle rispettive competenze, puo'  disporre  la
          sospensione   dell'attivita',   anche   di   singole   sedi
          secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.". 
              "Art. 129 (Emissione di  valori  mobiliari).  -  1.  Le
          emissioni di valori mobiliari e le  offerte  in  Italia  di
          valori mobiliari esteri di importo non  superiore  a  cento
          miliardi di lire o al maggiore  importo  determinato  dalla
          Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove  i  valori
          mobiliari rientrino in tipologie previste  dall'ordinamento
          e presentino le  caratteristiche  individuate  dalla  Banca
          d'Italia in conformita' delle deliberazioni del  CICR.  Nel
          computo  degli  importi  concorrono  tutte  le   operazioni
          relative al medesimo  emittente  effettuate  nell'arco  dei
          dodici mesi precedenti. 
              2. Le emissioni di valori mobiliari  e  le  offerte  in
          Italia  di  valori   mobiliari   esteri   non   liberamente
          effettuabili ai sensi del comma  1,  sono  comunicate  alla
          Banca d'Italia a cura degli interessati. 
              3.  La  comunicazione  indica   le   quantita'   e   le
          caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e
          i tempi  di  svolgimento  dell'operazione.  Entro  quindici
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione   la   Banca
          d'Italia puo' chiedere informazioni integrative. 
              4. L'operazione puo' essere  effettuata  decorsi  venti
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se
          richieste,  delle  informazioni  integrative.  Al  fine  di
          assicurare la stabilita' e  l'efficienza  del  mercato  dei
          valori mobiliari, la  Banca  d'Italia,  entro  il  medesimo
          termine  di  venti  giorni,  puo',  in  conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,   vietare   le   operazioni   non
          liberamente effettuabili  ai  sensi  del  comma  1,  ovvero
          differire  l'esecuzione   delle   operazioni   di   importo
          superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma
          1. 
              5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4  e  6
          non si applicano: 
                a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
                b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi
          della partecipazione a organismi d'investimento  collettivo
          di tipo chiuso o aperto; 
                c) all'emissione di quote  o  titoli  rappresentativi
          della partecipazione a organismi d'investimento  collettivo
          nazionali; 
                d) alla commercializzazione  in  Italia  di  quote  o
          titoli rappresentativi  della  partecipazione  a  organismi
          d'investimento   collettivo   situati   in   altri    paesi
          dell'Unione   europea   e   conformi   alle    disposizioni
          dell'Unione. 
              6.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla
          quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla
          natura  dell'emittente  o  alle  modalita'  di  svolgimento
          dell'operazione,   tipologie   di   operazioni    sottratte
          all'obbligo di  comunicazione  ovvero  assoggettate  a  una
          procedura semplificata di comunicazione. 
              7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli  emittenti  e
          agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
          mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
          italiani.  Tali  segnalazioni  possono   riguardare   anche
          operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei  commi
          1, 5 e 6. 
              8. La Banca d'Italia emana disposizioni  attuative  del
          presente articolo.". 
              "Art. 134 (Tutela dell'attivita' di vigilanza  bancaria
          e   finanziaria).   -   1.   Chi   svolge    funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  presso   banche,
          intermediari  finanziari  e  soggetti  inclusi  nell'ambito
          della vigilanza consolidata ed espone, nelle  comunicazioni
          alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti  al  vero  sulle
          condizioni  economiche  delle  banche,  degli  intermediari
          finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o  in
          parte, fatti concernenti le condizioni stesse  al  fine  di
          ostacolare l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,  e'
          punito, sempre che il  fatto  non  costituisca  reato  piu'
          grave, con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la
          multa da lire due milioni a lire venti milioni. 
              2. Fuori dei casi previsti  dal  comma  1,  chi  svolge
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          banche,   intermediari   finanziari,    soggetti    inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre
          societa' comunque sottoposte  alla  vigilanza  della  Banca
          d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza  e'  punito
          con l'arresto fino a  un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire
          venticinque milioni a lire cento milioni.". 
              "Art. 140 (Comunicazioni relative  alle  partecipazioni
          al capitale di  banche,  di  societa'  appartenenti  ad  un
          gruppo  bancario  e  di  intermediari  finanziari).  -   1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20,
          commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e
          110,  commi  1,  2  e  3,  e'  punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da  lire  dieci  milioni  a  lire
          cento milioni. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1, fornisce
          indicazioni false  e'  punito  con  l'arresto  fino  a  tre
          anni.". 
              "Art.  143  (Emissione  di  valori  mobiliari).  -   1.
          L'inosservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  129,
          commi 2 e 4,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore
          totale dell'operazione;  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni di  cui  ai  commi  3,  6  e  7  del  medesimo
          articolo, si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da lire un milione a lire cinquanta milioni.". 
              "Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
          1. Nei confronti dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  e'
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire
          un milione a  lire  cinquanta  milioni  per  l'inosservanza
          delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi  2  e  3,
          34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e  4,  66,
          67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma
          3, 147 e  161,  comma  5,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie. 
              2. Le sanzioni previste nel comma 1, si applicano anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1. 
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire  due  milioni  a
          lire venticinque milioni  per  l'inosservanza  delle  norme
          contenute  negli  articoli  116  e  123  o  delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie. 
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a  lire   cento
          milioni per l'inosservanza delle norme contenute  nell'art.
          128, comma 1, ovvero nel  caso  di  ostacolo  all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso di un unico contratto di credito al consumo  in
          una pluralita' di contratti dei quali  almeno  uno  sia  di
          importo inferiore al limite  inferiore  previsto  dall'art.
          121, comma 4, lettera a). 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche  a  coloro
          che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione  della  banca,  anche  in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              6. (Soppresso)". 
              "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la  Banca  d'Italia  o  l'UIC,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni raccolte, propongono al  Ministro  del  tesoro
          l'applicazione delle sanzioni. 
              2. Il Ministro del tesoro, sulla  base  della  proposta
          della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad  applicare  le
          sanzioni con decreto motivato. 
              3. Il decreto di applicazione delle  sanzioni  previste
          dall'art. 144, commi 3 e 4,  e'  pubblicato  per  estratto,
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data   della
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente  al  quale  appartengono  i  responsabili   delle
          violazioni,  su  almeno   due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale, di cui uno economico, Il decreto di applicazione
          delle altre sanzioni previste nel presente titolo,  emanato
          su  proposta  della  Banca  d'Italia,  e'  pubblicato,  per
          estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 
              4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
          opposizione alla corte di appello  di  Roma.  L'opposizione
          deve essere notificata all'autorita'  che  ha  proposto  il
          provvedimento nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
          comunicazione  del  decreto   impugnato   e   deve   essere
          depositata presso la cancelleria  della  corte  di  appello
          entro trenta giorni  dalla  notifica.  L'autorita'  che  ha
          proposto il provvedimento trasmette alla corte  di  appello
          gli atti ai quali l'opposizione si riferisce,  con  le  sue
          osservazioni. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche' per consentire l'audizione  anche  personale  delle
          parti. 
              7. La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione  in
          camera di consiglio, sentito  il  pubblico  ministero,  con
          decreto motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della Corte di appello,  all'autorita'  che  ha
          proposto   il   provvedimento,   anche   ai   fini    della
          pubblicazione,  per  estratto,  nel   bollettino   previsto
          dall'art. 8. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e  sono  tenuti  a   esercitare   il   regresso   verso   i
          responsabili. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'art. 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.". 
              - Il testo degli articoli 5, 6, comma 1, lettere  a)  e
          b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, 21,  22,
          23, 25, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi
          1 e 2, 190, commi 1, 3  e  4,  e  195  del  citato  decreto
          legislativo n. 58/1998, e', rispettivamente, il seguente: 
              "Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
          La vigilanza sulle attivita'  disciplinate  dalla  presente
          parte ha per scopo la  trasparenza  e  la  correttezza  dei
          comportamenti e la sana e prudente  gestione  dei  soggetti
          abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori  e
          alla   stabilita',   alla   competitivita'   e   al    buon
          funzionamento del sistema finanziario. 
              2. La Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda
          il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. 
              3. La CONSOB  e'  competente  per  quanto  riguarda  la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  regolanti  le
          materie di competenza. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza.". 
              "Art.  6  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del
          rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
          detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
          controlli interni; 
                b) le modalita' di deposito e di  sub-deposito  degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
                c) (omissis). 
              2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi, disciplina con regolamento: 
                a) le procedure, anche di controllo interno, relative
          ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini
          e delle operazioni effettuate; 
                b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli
          investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
          minimo i conflitti di interessi  e  di  assicurare  che  la
          gestione del risparmio su base individuale  si  svolga  con
          modalita' aderenti alle  specifiche  esigenze  dei  singoli
          investitori e che quella su  base  collettiva  avvenga  nel
          rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR; 
                c) gli obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi;  i  flussi  informativi  tra  i  diversi   settori
          dell'organizzazione   aziendale,   anche    tenuto    conto
          dell'esigenza di evitare interferenze  tra  la  prestazione
          del servizio di gestione su base individuale  e  gli  altri
          servizi disciplinati dalla presente parte.". 
              "Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati).  -  1.  La
          Banca d'Italia e la CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti; 
                b) ordinare la convocazione degli organi  collegiali,
          fissandone l'ordine del giorno; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  emanare,   a   fini   di
          stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi  a
          oggetto le  materie  disciplinate  nell'art.  6,  comma  1,
          lettera a).". 
              "Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
          e la CONSOB possono chiedere, per le materie di  rispettiva
          competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di  dati
          e notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  l  possono  essere
          esercitati anche nei confronti  della  societa'  incaricata
          della revisione contabile. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
          SICAV. 
              4. Le societa'  incaricate  della  revisione  contabile
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
          SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia  e  alla
          CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello  svolgimento
          dell'incarico, che possano costituire una grave  violazione
          delle  norme  disciplinanti  l'attivita'   delle   societa'
          sottoposte a revisione ovvero che possano  pregiudicare  la
          continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
          un  giudizio   con   rilievi   o   una   dichiarazione   di
          impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci  o  sui
          prospetti periodici degli OICR. 
              5. I  commi  3  e  4  si  applicano  anche  ai  collegi
          sindacali  e  alle  societa'  incaricate  della   revisione
          contabile  delle  societa'  che  controllano  le  SIM,   le
          societa' di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da
          queste controllate ai sensi dell'art. 23  del  testo  unico
          bancario. 
              6.  I  commi  3,  4  e  5  si  applicano  alle   banche
          limitatamente   alla    prestazione    dei    servizi    di
          investimento.". 
              "Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          e  la  CONSOB  possono,  per  le  materie   di   rispettiva
          competenza e in armonia con  le  disposizioni  comunitarie,
          effettuare  ispezioni   e   richiedere   l'esibizione   dei
          documenti e il compimento  degli  atti  ritenuti  necessari
          presso i soggetti abilitati. 
              2. Ciascuna autorita' comunica  le  ispezioni  disposte
          all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
          profili di propria competenza.". 
              "Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
          servizi di investimento e accessori  i  soggetti  abilitati
          devono: 
                a)   comportarsi   con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza, nell'interesse dei clienti e per  l'integrita'
          dei mercati; 
                b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
          operare  in  modo  che  essi  siano  sempre   adeguatamente
          informati; 
                c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo  il
          rischio di conflitti  di  interesse  e,  in  situazioni  di
          conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai  clienti
          trasparenza ed equo trattamento; 
                d)  disporre  di  risorse  e  procedure,   anche   di
          controllo  interno,  idonee  ad   assicurare   l'efficiente
          svolgimento dei servizi; 
                e)  svolgere  una  gestione  indipendente,   sana   e
          prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei clienti sui beni affidati. 
              2.  Nello  svolgimento  dei  servizi  le   imprese   di
          investimento, le banche  e  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio possono, previo consenso scritto, agire  in  nome
          proprio e per conto del cliente.". 
              "Art.  22  (Separazione  patrimoniale).  -   1.   Nella
          prestazione dei servizi di  investimento  e  accessori  gli
          strumenti finanziari e  le  somme  di  denaro  dei  singoli
          clienti,  a  qualunque  titolo  detenuti  dall'impresa   di
          investimento, dalla societa' di gestione  del  risparmio  o
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  bancario   nonche'   gli
          strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo
          detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio  distinto  a
          tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da  quello
          degli altri clienti. Su tale patrimonio  non  sono  ammesse
          azioni dei creditori  dell'intermediario  o  nell'interesse
          degli  stessi,  ne'  quelle  dei  creditori  dell'eventuale
          depositario  o  sub-depositario  o   nell'interesse   degli
          stessi. Le azioni dei creditori dei  singoli  clienti  sono
          ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta'  di  questi
          ultimi. 
              2. Per i conti relativi  a  strumenti  finanziari  e  a
          somme di denaro depositati  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
          dell'intermediario o del depositario. 
              3. Salvo consenso scritto  dei  clienti,  l'impresa  di
          investimento,  la  societa'  di  gestione  del   risparmio,
          l'intermediario finanziario iscritto  nell'elenco  previsto
          dall'art. 107 del testo  unico  bancario  e  la  banca  non
          possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,  gli
          strumenti finanziari di pertinenza  dei  clienti,  da  esse
          detenuti a qualsiasi  titolo.  L'impresa  di  investimento,
          l'intermediario finanziario iscritto  nell'elenco  previsto
          dall'art. 107 del testo unico bancario  e  la  societa'  di
          gestione del  risparmio  non  possono  inoltre  utilizzare,
          nell'interesse  proprio  o  di  terzi,  le   disponibilita'
          liquide degli investitori, da  esse  detenute  a  qualsiasi
          titolo.". 
              "Art. 23 (Contratti). - 1. I  contratti  relativi  alla
          prestazione dei servizi di investimento  e  accessori  sono
          redatti per  iscritto  e  un  esemplare  e'  consegnato  ai
          clienti.  La  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,   puo'
          prevedere  con  regolamento  che,  per   motivate   ragioni
          tecniche o  in  relazione  alla  natura  professionale  dei
          contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
          essere stipulati in altra forma. Nei casi  di  inosservanza
          della forma prescritta, il contratto e' nullo. 
              2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per  la
          determinazione del corrispettivo dovuto dal  cliente  e  di
          ogni altro onere a  suo  carico.  In  tali  casi  nulla  e'
          dovuto. 
              3. Nei casi previsti dai commi l e 2 la  nullita'  puo'
          essere fatta valere solo dal cliente. 
              4. Le disposizioni del titolo VI,  capo  I,  del  testo
          unico bancario non si applicano ai servizi di  investimento
          ne' al servizio accessorio previsti dall'art. 1,  comma  6,
          lettera f). 
              5.  Nell'ambito  della  prestazione  dei   servizi   di
          investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche'  a
          quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5,
          lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile. 
              6. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati  al
          cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e  di
          quelli accessori,  spetta  ai  soggetti  abilitati  l'onere
          della prova  di  aver  agito  con  la  specifica  diligenza
          richiesta.". 
              "Art.  25  (Attivita'  di  negoziazione   nei   mercati
          regolamentati).  -  1.  Le  SIM  e   le   banche   italiane
          autorizzate all'esercizio dei servizi di  negoziazione  per
          conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati
          regolamentati  italiani,  nei  mercati  comunitari  e   nei
          mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai  sensi
          dell'art. 67. Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed
          extracomunitarie    e    le    banche    comunitarie     ed
          extracomunitarie  autorizzate  all'esercizio  dei  medesimi
          servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. 
              2. La  CONSOB  puo'  disciplinare  con  regolamento  le
          ipotesi in cui la negoziazione degli  strumenti  finanziari
          trattati nei mercati  regolamentati  italiani  deve  essere
          eseguita nei mercati regolamentati; in  tale  eventualita',
          conformemente alla  normativa  comunitaria,  stabilisce  le
          condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste. 
              3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a
          oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.". 
              "Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per  offerta  fuori
          sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
          pubblico: 
                a) di strumenti finanziari  in  luogo  diversa  dalla
          sede  legale  o  dalle   dipendenze   dell'emittente,   del
          proponente l'investimento o del soggetto  incaricato  della
          promozione o del collocamento; 
                b) di servizi di investimento in luogo diverso  dalla
          sede legale o dalle dipendenze di chi  presta,  promuove  o
          colloca il servizio. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
          nei confronti di investitori professionali,  come  definiti
          con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
                a) dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  del
          servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c); 
                b) dalle societa' di gestione del risparmio  e  dalle
          SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 
              4.  Le  imprese  di  investimento,   le   banche,   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art. 107 del testo unico bancario  e  le  societa'  di
          gestione del risparmio possono effettuare  l'offerta  fuori
          sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia
          per oggetto servizi  prestati  da  altri  intermediari,  le
          imprese  di  investimento  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate  allo   svolgimento   del   servizio   previsto
          dall'art. 1, comma 5), lettera c). 
              5.  Le  imprese  di  investimento   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari   e   dai   servizi   d'investimento,   le   cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza
          ai sensi dell'art. 32 e' sospesa per  la  durata  di  sette
          giorni decorrenti dalla data  di  sottoscrizione  da  parte
          dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore  puo'
          comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo
          al promotore finanziario  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore. 
              La  medesima  disciplina  si  applica   alle   proposte
          contrattuali effettuate fuori sede  ovvero  a  distanza  ai
          sensi dell'art. 32. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti
          finanziari  diversi  dagli  strumenti  finanziari   e   dai
          prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f).". 
              "Art. 31 (Promotori finanziari).  -  1.  Per  l'offerta
          fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di  promotori
          finanziari. 
              2. (Omissis). 
              3. Il soggetto abilitato che conferisce  l'incarico  e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          promotore  finanziario,   anche   se   tali   danni   siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
              4. (Omissis). 
              5. (Omissis). 
              6. (Omissis). 
              7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti fissando i relativi termini.  Essa  puo'  inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari.". 
              "Art. 32  (Promozione  e  collocamento  a  distanza  di
          servizi di investimento e strumenti finanziari). -  1.  Per
          tecniche  di  comunicazione  a  distanza  si  intendono  le
          tecniche  di  contatto  con  la  clientela,  diverse  dalla
          pubblicita',  che  non  comportano  la  presenza  fisica  e
          simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo
          incaricato. 
              2.  La  CONSOB,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare con regolamento, in conformita' dei  princi'pi
          stabiliti nell'art. 30, la  promozione  e  il  collocamento
          mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di
          investimento e di prodotti finanziari,  diversi  da  quelli
          indicati nell'art. 100, comma 1, lettera  f),  individuando
          anche i casi in cui i soggetti abilitati  devono  avvalersi
          di promotori finanziari". 
              "Art. 51 (Provvedimenti  ingiuntivi  nei  confronti  di
          intermediari nazionali ed extracomunitari). - 1. In caso di
          violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di
          banche  extracomunitarie,  di  societa'  di  gestione   del
          risparmio,  di  SICAV  e   di   banche   autorizzate   alla
          prestazione di  servizi  di  investimento  aventi  sede  in
          Italia delle disposizioni loro  applicabili  ai  sensi  del
          presente decreto, la Banca d'Italia o la  CONSOB,  ciascuna
          per le materie di propria competenza, possono ordinare alle
          stesse di porre termine a tali irregolarita'. 
              2. L'autorita' di vigilanza che procede puo'  altresi',
          sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel
          comma  1  di  intraprendere  nuove  operazioni  riguardanti
          singoli servizi o attivita', anche limitatamente a  singole
          succursali o dipendenze dell'intermediario, quando: 
                a)  le  violazioni  commesse   possano   pregiudicare
          interessi di carattere generale; 
                b) nei casi di urgenza per la tutela degli  interessi
          degli investitori.". 
              "Art. 59 (Sistemi di indennizzo). - 1. L'esercizio  dei
          servizi d'investimento e'  subordinato  all'adesione  a  un
          sistema  di   indennizzo   a   tutela   degli   investitori
          riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, sentite la Banca  d'Italia  e  la
          CONSOB. 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentite la Banca  d'Italia  e  la
          CONSOB, disciplina con regolamento  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dei sistemi di indennizzo. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  coordina  con
          regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con  la
          procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e,  in
          generale, con l'attivita' di vigilanza. 
              4. I sistemi di indennizzo sono surrogati  nei  diritti
          degli  investitori  fino  alla  concorrenza  dei  pagamenti
          effettuati a loro favore. 
              5. Gli organi della procedura concorsuale verificano  e
          attestano se i crediti ammessi allo stato passivo  derivano
          dall'esercizio dei servizi  di  investimento  tutelati  dai
          sistemi di indennizzo. 
              6. Per le cause relative alle richieste  di  indennizzo
          e' competente il giudice del luogo ove ha  sede  legale  il
          sistema di indennizzo.". 
              "Art. 168 (Confusione di patrimoni). - 1. Salvo che  il
          fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio  di
          servizi  di  investimento  o  di  gestione  collettiva  del
          risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari
          e delle disponibilita' liquide  di  un  OICR,  al  fine  di
          procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,  viola  le
          disposizioni  concernenti   la   separazione   patrimoniale
          arrecando danno agli investitori, e' punito  con  l'arresto
          da sei mesi a tre  anni  e  con  l'ammenda  da  lire  dieci
          milioni a lire duecento milioni.". 
              "Art. 171 (Tutela dell'attivita' di  vigilanza).  -  1.
          Fuori dai casi previsti dall'articolo  134,  comma  1,  del
          testo   unico   bancario,   chi    svolge    funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  soggetti
          abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o  di
          gestione collettiva del risparmio e, al fine di  ostacolare
          l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  espone,  nelle
          comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti  non
          rispondenti al vero sulle condizioni  economiche  di  detti
          soggetti  o  sulle  attivita'  svolte   per   conto   degli
          investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o
          in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti
          le condizioni e le attivita' stesse, e' punito, sempre  che
          il  fatto  non  costituisca  reato  piu'  grave,   con   la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire  due
          milioni a lire venti milioni. 
              2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e  dall'articolo
          134 del testo unico  bancario,  chi  esercita  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  soggetti
          abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o  di
          gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di
          vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla  CONSOB  e'
          punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire
          venticinque milioni a lire cento milioni. 
              "Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). -  1.
          I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione  o  di
          direzione e i dipendenti di societa' o enti,  i  quali  non
          osservano le disposizioni previste  dagli  articoli  6;  7,
          commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma  2;  21;  22;
          24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
          4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi  2,
          3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39,  commi  1  e  2;  40,
          comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;  43,
          commi 7 e 8;  50,  comma  1;  65,  ovvero  le  disposizioni
          generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla
          CONSOB in base ai medesimi articoli,  sono  puniti  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  un  milione  a
          lire cinquanta milioni. 
              2. Omissis. 
              3. Le sanzioni previste dai commi l e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'articolo 16 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.". 
              "Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  196,  le  sanzioni  amministrative
          previste nel presente titolo sono applicate  dal  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          con decreto motivato, su proposta della  Banca  d'Italia  o
          della CONSOB, secondo le rispettive competenze. 
              2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
          previa contestazione  degli  addebiti  agli  interessati  e
          valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro  trenta
          giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. 
              3.  Il  decreto  di  applicazione  delle  sanzioni   e'
          pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. Il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
          proponente, tenuto conto della natura  della  violazione  e
          degli  interessi  coinvolti,   puo'   stabilire   modalita'
          ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
          relative spese a carico dell'autore della violazione. 
              4.  Contro  il  provvedimento  di  applicazione   delle
          sanzioni e' ammessa opposizione alla  corte  d'appello  del
          luogo in cui ha sede la societa' o  l'ente  cui  appartiene
          l'autore della violazione ovvero,  nei  casi  in  cui  tale
          criterio  non  sia  applicabile,  nel  luogo  in   cui   la
          violazione e' stata  commessa.  L'opposizione  deve  essere
          notificata al Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e all'autorita'  che  ha  proposto
          l'applicazione della sanzione  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e  deve  essere  depositata
          presso la cancelleria della corte  d'appello  entro  trenta
          giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La corte d'appello, su  istanza  delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l'audizione  anche  personale
          delle parti. 
              7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di consiglio, sentito il pubblico  ministero,  con  decreto
          motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura   della
          cancelleria della corte d'appello al Ministero del  tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
          all'autorita' proponente ai fini delle  pubblicazione,  per
          estratto, nel bollettino di quest'ultima. 
              9. Le societa' e gli enti  ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.". 
              - Per il titolo della legge n. 287/1990  si  fa  rinvio
          alle premesse. 
              - Per il titolo del decreto  legislativo  n.  487/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71/1994,  e
          del decreto legislativo  n.  284/1999  si  fa  rinvio  alle
          premesse.