Art. 3. 
                       Rapporti con i clienti 
  1. Per quanto non diversamente previsto  nel  presente  decreto,  i
rapporti  con  la  clientela  ed  il  conto  corrente  postale   sono
disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del  codice
civile e delle leggi speciali. 
  2. Fatte salve  le  disposizioni  del  C.I.C.R.  emanate  ai  sensi
dell'articolo 118 del  testo  unico  bancario,  la  comunicazione  ai
clienti  delle  unilaterali   variazioni   contrattuali   sfavorevoli
eventualmente  apportate  ai  tassi  di  interesse,  prezzi  o  altre
condizioni previsti nei contratti di durata  e'  effettuata  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere  dal
quindicesimo giorno  dalla  pubblicazione  stessa,  nonche'  mediante
avviso inviato ai correntisti. 
  3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e  salva  diversa
comunicazione  scritta   del   preposto   all'ufficio   postale   che
individuino  differenti  strumenti  operativi,  i   clienti   possono
impartire a Poste  disposizioni  solo  personalmente  o  a  mezzo  di
rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad  uno
degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta. 
  4. Salve le speciali disposizioni  concernenti  le  amministrazioni
pubbliche, ove l'operazione richiesta  consenta  il  conferimento  di
procura questa, scritta  o  documentata  per  iscritto  dal  preposto
all'ufficio  postale,  secondo  la  forma  richiesta  per  l'atto  da
compiere,  e'  conservata  presso  l'ufficio  medesimo   e   conserva
efficacia fino alla notificazione  al  predetto  preposto  della  sua
modifica o revoca. 
  5. La legittimazione del cliente e' controllata in base: 
    a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se  richiesta  dalla
legge, o del  diverso  strumento  di  identificazione  utilizzato  su
indicazione  di  Poste  per  singoli  servizi,  rispettivamente  alla
sottoscrizione depositata presso Poste od allo  strumento  da  questa
indicato; 
    b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove cio' sia richiesto
dalla legge. 
 
          Nota all'art. 3: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  118  del  citato  decreto
          legislativo n. 385/1993, si veda in nota all'art. 2.