Art. 3. Rapporti con i clienti 1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata e' effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonche' mediante avviso inviato ai correntisti. 3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta. 4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, e' conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca. 5. La legittimazione del cliente e' controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato; b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove cio' sia richiesto dalla legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 118 del citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota all'art. 2.