Art. 4. Il bollettino di conto corrente postale 1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati da Poste, su cui puo' essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro. 2. Poste puo' autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini. 3. L'uso di bollettini non autorizzati puo' costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente. 4. I bollettini di versamento devono essere presentati gia' compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche. 5. Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalita' del correntista. 6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento e' stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.