Art. 4. 
               Il bollettino di conto corrente postale 
  1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli
uffici  postali  da  soggetti  diversi   dal   titolare   del   conto
beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati da Poste, su
cui puo' essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro. 
  2. Poste puo' autorizzare i correntisti a  stampare  in  proprio  i
bollettini. 
  3. L'uso di bollettini non autorizzati  puo'  costituire  causa  di
risoluzione del rapporto di conto corrente. 
  4.  I  bollettini  di  versamento  devono  essere  presentati  gia'
compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i  quali  accertano
esclusivamente la integrale compilazione e  la  corrispondenza  della
somma  versata  dal  cliente  con  quella  indicata  nel  bollettino.
L'indicazione della causale del  versamento  e'  obbligatoria  quando
trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche. 
  5. Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e  il
numero del conto corrente, l'accredito  viene  effettuato  sul  conto
corrispondente alle generalita' del correntista. 
  6. Il versamento in conto corrente postale  ha  valore  liberatorio
per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto  da
Poste, con effetto dalla data in cui il versamento e' stato eseguito,
salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.