Art. 9
                     Assegno di pagamento estero

  1.  L'assegno di pagamento estero e' utilizzato per il pagamento di
fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario.
  2.   L'assegno   e'   emesso  da  Poste  con  la  clausola  di  non
trasferibilita'  e  con un termine di validita', scaduto il quale non
puo' essere pagato, ne' rinnovato.