Art. 9 Assegno di pagamento estero 1. L'assegno di pagamento estero e' utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario. 2. L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non trasferibilita' e con un termine di validita', scaduto il quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.