Art. 10. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.
Note all'art. 10: - La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze Armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale". Si trascrive il testo dell'art. 1: "Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze Armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 30.000; b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate: L. 25.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 20.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare: L. 18.000. Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo". - Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita: "Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: prima fascia: personale inquadrato al settimo livello retributivo e superiori: L. 210.405; seconda fascia: personale inquadrato al quinto e sesto livello retributivo: L. 175.338; terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo livello retributivo: L. 140.270; quarta fascia: personale inquadrato al secondo e primo livello retributivo: L. 125.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: Lire - Prima fascia:.... 241.965; Seconda fascia:.... 201.638; Terza fascia:.... 161.310; Quarta fascia:.... 145.179. 2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione anche temporanea in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione della Valle d'Aosta. 3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454". - Si riporta il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47: "A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130; Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942; Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753; Quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277".