Art. 18. Trattamento di missione 1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999: "Art. 46 (Trattamento di missione). - (Omissis); 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio". "Omissis".