Art. 19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1995, n. 222, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)": "Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire. 2.500 lorde per ogni turno". - Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente: "Art. 50. (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).- 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 3. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno". - Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1977, n. 158, recante: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari", e' il seguente: "Art. 5 - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori: L. 4.000; Ufficiali inferiori: L. 3.500; Marescialli: L. 3.000; Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti: L. 2.500; Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti: L. 2.000. Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1978, n. 247, recante: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia", e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".