Art. 21. Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.
Nota all'art. 21: - La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, e' riportata nella nota all'articolo 9.