Art. 6. Trattamento di missione 1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
Nota all'art. 6: Si trascrive di seguito il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. "Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis). 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' comulabile con il compenso per il lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio".