Art. 9. Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.
Nota all'art. 9: - Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, recante: "Criteri e misure per l'attribuzione al personale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 18-bis, della legge 21 novembre 1987, n. 472, delle indennita' previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78": "Tabella A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Gradi Misure - - Dal grado di Generale a quello di brigadiere con almeno 14 anni di servizio. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi. Dal grado di brigadiere con meno di 14 anni di servizio a quello di finanziere. (a) 30 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modi- ficazioni, per il personale imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40 nodi.".