Art. 3.
       Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

  1.  All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente:
    "e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora
il  quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in
raccordo  con  gli  altri servizi del Dipartimento, alla formulazione
del  quadro  complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati dal Ministro; predispone le
azioni  necessarie  alla conseguente attivita' di inserimento di tali
fabbisogni  nei  documenti  di  programmazione  finanziaria annuale e
pluriennale;  fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il
supporto  per  la gestione delle relative unita' previsionali di base
con  particolare  riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144, in tema di intese istituzionali di
programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione
europea per i quali il Dipartimento e' individuato quale autorita' di
pagamento;  esamina  i problemi di natura contabile del Dipartimento,
con  particolare  riferimento  a quelli concernenti la contrattazione
programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano
richiesta,  supporto  in  materia contabile; si occupa della gestione
contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".