Art. 4.
             Dipartimento dell'amministrazione generale
                     del personale e dei servizi

  1.  All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  3, secondo periodo, le parole : "Servizio centrale
del  provveditorato  dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Servizio  centrale per la qualita' dei
processi e dell'organizzazione";
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    "3-bis.  Le  competenze del soppresso Servizio del provveditorato
generale  dello  Stato  sono  attribuite  al Servizio centrale per la
qualita' dei processi e dell'organizzazione.
    3-ter.  I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  in virtu' dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59
e  60  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, sono attribuiti al
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi.
    3-quater.  Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato,
contenuto  in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale
ad   indicare  il  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi.
    3-quinquies.  Le  competenze ed i poteri espressamente attribuiti
dagli  atti  indicati  al  comma  3-quater  del presente articolo, se
riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti
al  capo  del  Servizio  centrale  per  la  qualita'  dei  processi e
dell'organizzazione;  se  riferiti  ai  funzionari del Provveditorato
generale  dello  Stato,  s'intendono  attribuiti  ai  funzionari  del
Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".