Art. 6.
                         Dotazioni organiche

  1.  A  fronte  dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale
generale  e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di
livello  dirigenziale  non  generalevacanti  al  31  dicembre  2000 a
seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che,
pertanto, non vengono sostituiti.