Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  Con  decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate,
al  decreto  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle
disposizioni  recate dal presente regolamento. In particolare, con il
predetto  decreto ministeriale e' attribuita ad un ufficio di livello
dirigenziale  non  generale  alle  dirette  dipendenze  del direttore
generale   del  Tesoro  l'attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento,
nell'ambito  del  Dipartimento  del  tesoro,  concernente  la materia
indicata   all'articolo   2,   comma  1,  lettera  d),  del  presente
regolamento.
  2.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio  controllo atti ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 294

          Avvertenza:
              Il  presente  regolamento  e' pubblicato, per motivi di
          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
              Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 21
          maggio  2001  si  procedera' alla ripubblicazione del testo
          del  presente regolamento corredato delle relative note, ai
          sensi  dell'art.  10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092.