Art. 41.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 28 marzo 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino