Art. 9.
1. L'articolo 9 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  9.  -  1.  Chiunque  ha  facolta'  di  segnalare all'autorita'
pubblica  situazioni  di  abbandono  di  minori  di  eta'. I pubblici
ufficiali,  gli  incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio  di  pubblica  necessita' debbono riferire al piu' presto al
procuratore  della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo  in  cui  il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione  di  abbandono  di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
2.  Gli  istituti  di assistenza pubblici o privati e le comunita' di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica  presso  il  tribunale per i minorenni del luogo ove hanno
sede  l'elenco  di  tutti  i  minori  collocati  presso  di  loro con
l'indicazione  specifica,  per  ciascuno  di essi, della localita' di
residenza  dei  genitori,  dei  rapporti  con  la  famiglia  e  delle
condizioni  psicofisiche  del  minore  stesso.  Il  procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni,   chiede  al  tribunale,  con  ricorso,  di  dichiarare
l'adottabilita'  di  quelli tra i minori segnalati o collocati presso
le  comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o  privati  o  presso  una  famiglia  affidataria,  che  risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa,  ogni  sei  mesi,  effettua  o  dispone  ispezioni negli
istituti  di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.
Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4.  Chiunque,  non  essendo  parente  entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si  protragga  per  un  periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale  periodo,  darne  segnalazione  al  procuratore della Repubblica
presso  il  tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo'  comportare  l'inidoneita'  ad  ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5.  Nello  stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere  effettuata  dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente  entro  il  quarto  grado il figlio minore per un periodo non
inferiore  a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare
la  decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del
codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'".
 
          Nota all'art. 9:
              - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.