Art. 10. 
                         (Attivita' diverse) 
 
1. Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di
lucro attivita' di sostegno, informative, di servizio e di assistenza
tecnica: 
a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate
alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla  promozione
dell'interesse  dei  cittadini  in  materia  di  sicurezza   sociale,
previdenza, lavoro,  mercato  del  lavoro,  risparmio  previdenziale,
diritto di famiglia e  delle  successioni  e  anche  all'informazione
sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo; 
b)  in  favore  delle  pubbliche  amministrazioni  e   di   organismi
comunitari, sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  le
amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. 
2. In relazione alle materie di cui  al  comma  1,  lettera  a),  gli
istituti di patronato possono svolgere,  anche  mediante  stipula  di
convenzione, attivita' finalizzate all'espletamento di  pratiche  con
le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private
e al conseguimento  delle  prestazioni  e  dei  benefici  contemplati
dall'ordinamento   amministrativo,   anche   con   riferimento   alle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni, nonche' stipulare convenzioni con  centri  autorizzati
di assistenza fiscale gia' costituiti. 
3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24  del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni, attivita' di informazione, consulenza e assistenza  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente  nei
confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a
norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei
datori  di  lavoro  privati,  sulla  base  di  apposite   convenzioni
stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto  del
Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e  2,  prevedono  il
rimborso delle spese sostenute  dagli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale da parte delle  istituzioni  pubbliche  e  private
convenzionate. 
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  il  titolo e gli estremi di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          veda in nota all'art. 8.
              -  L'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro) e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Informazione, consulenza, assistenza). - 1.
          Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          il  Ministero  dell'interno  tramite le strutture del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, l'istituto superiore per la
          prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri
          dipartimenti  periferici,  il  Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  per  il  settore estrattivo, tramite gli
          uffici  della  direzione generale delle miniere, l'Istituto
          italiano  di  medicina  sociale,  l'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e gli enti
          di patronato svolgono attivita' di informazione, consulenza
          e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
          lavoro,   in   particolare   nei  confronti  delle  imprese
          artigiane  e delle piccole e medie imprese delle rispettive
          associazioni dei datori di lavoro.
              2.  L'attivita'  di consulenza non puo' essere prestata
          dai  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  controllo e di
          vigilanza".