Art. 11.
         (Attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche
                  e consolari italiane all'estero)

1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono
svolgere,  sulla  base di apposite convenzioni con il Ministero degli
affari  esteri,  attivita'  di supporto alle autorita' diplomatiche e
consolari  italiane  all'estero,  nello  svolgimento  di  servizi non
demandati   per   legge   all'esclusiva   competenza  delle  predette
autorita'.