Art. 12
                      Accesso alle banche dati

  1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita' gli istituti di
patronato  e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dal  soggetto  interessato,  sono autorizzati ad accedere alle banche
dati degli enti eroganti le prestazioni.
  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, sentiti
l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione e il
Garante  per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio
decreto,  da  adottare  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni
da  stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e
gli enti eroganti le prestazioni.