Art. 12 Accesso alle banche dati 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.