Art. 14. 
  (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale) 
 
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: 
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di  tutte  le
spese, corredata dalla documentazione contabile; 
b) comunicano al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale,  il  rendiconto
dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli  organi  di
amministrazione e di controllo; 
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, i dati  riassuntivi  e  statistici
dell'attivita' assistenziale  svolta  nell'anno  precedente,  nonche'
quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.