Art. 15.
                             (Vigilanza)

1.  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti
alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per  quanto  attiene  alle attivita' degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale non rientranti nella competenza del Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di
concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per
la  verifica dell'organizzazione e dell'attivita' svolta, utilizzando
le  risorse  di  cui  al  comma  2, lettera c), dell'articolo 13, con
proprio  personale  dipendente  che  abbia  particolare competenza in
materia.