Art. 16. 
                  (Commissariamento e scioglimento) 
 
1. In caso di  gravi  irregolarita'  amministrative  o  di  accertate
violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale nomina  un  commissario  per  la  gestione
straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8. 
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto  ed  e'
nominato un liquidatore nel caso in cui: 
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3,  comma
2, o non sia stato  concesso  il  riconoscimento  definitivo  di  cui
all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui  agli
articoli 2 e 3; 
b) l'istituto presenti per  due  esercizi  consecutivi  un  disavanzo
patrimoniale  e  lo  stesso  non  sia  ripianato  dall'organizzazione
promotrice entro il biennio successivo; 
c) l'istituto non  sia  piu',  per  qualsiasi  motivo,  in  grado  di
funzionare.