Art. 17.
                        (Divieti e sanzioni)

1.  E'  fatto  divieto  agli  istituti  di  patronato e di assistenza
sociale  di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di
soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione
del  suddetto  divieto  comporta, per la sede in cui si e' verificata
detta  violazione,  la decadenza dal diritto ai contributi finanziari
di  cui all'articolo 13, per le attivita' svolte dalla sede in cui si
e' verificata la infrazione.
2.  E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di
esplicare  qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori
sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e,
nei  casi  piu'  gravi,  con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Quando,   per  le  condizioni  economiche  del  reo,  l'ammenda  puo'
presumersi  inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facolta' di aumentarla fino al quintuplo.