Art. 18.
                        (Trattamento fiscale)

1.  I  contributi  derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica
amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108,
comma  2-bis,  lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito. Le attivita' relative a tali contributi non
rientrano,  ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra
quelle effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali.
2. Le attivita' istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a
fronte  del  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  possono essere
svolte  dagli  istituti  di patronato promossi da dette associazioni.
Per tali attivita' trova applicazione il regime fiscale gia' previsto
al  riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione
che dette attivita' siano svolte dagli istituti di patronato in luogo
dell'associazione promotrice.
 
          Note all'art. 18:
              - La lettera b), comma 2-bis, dell'art. 108 del decreto
          del  presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
          e' la seguente:
              "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
          reddito  degli  enti non commerciali di cui alla lettera c)
          del comma 1 dell'articolo 87:
                a) (omissis);
                b) i   contributi   corrisposti   da  amministrazioni
          pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
          o  in  regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7,
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come
          sostituito  dall'art.  9,  comma 1, lettera g), del decreto
          legislativo  7 dicembre  1993,  n. 517, di attivita' aventi
          finalita'   sociali   esercitate  in  conformita'  ai  fini
          istituzionali degli enti stessi".
              -  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          26   ottobre   1972,   n.  633  (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' recita:
              "Art.  4  (Esercizio  di  imprese).  - Per esercizio di
          imprese  si  intende  l'esercizio per professione abituale,
          ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita'  commerciali o
          agricole  di  cui  agli  articoli  2135  e  2195 del codice
          civile,  anche  se  non  organizzate  in  forma di impresa,
          nonche'  l'esercizio  di  attivita',  organizzate  in forma
          d'impresa,  dirette  alla  prestazione  di  servizi che non
          rientrano nell'art. 2195 del codice civile.
              Si  considerano  in ogni caso effettuate nell'esercizio
          di imprese:
                1) le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
          fatte  dalle  societa'  in nome collettivo e in accomandita
          semplice,  dalle  societa'  per azioni e in accomandita per
          azioni,  dalle  societa'  a responsabilita' limitata, dalle
          societa'   cooperative,   di   mutua   assicurazione  e  di
          armamento,  dalle  societa' estere di cui all'art. 2507 del
          codice civile e dalle societa' di fatto;
                2) le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
          fatte   da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi  i
          consorzi,  le  associazioni  o  altre  organizzazioni senza
          personalita'  giuridica e le societa' semplici, che abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole.
              Si  considerano  effettuate in ogni caso nell'esercizio
          di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
          di  beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti.
              Per  gli  enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
          non  abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
          di   attivita'   commerciali  o  agricole,  si  considerano
          effettuate  nell'esercizio  di imprese soltanto le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  o  agricole.  Si  considerano fatte
          nell'esercizio  di  attivita' commerciali anche le cessioni
          di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
          partecipanti  verso pagamento di corrispettivi specifici, o
          di   contributi   supplementari   determinati  in  funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto,  ad esclusione di quelle effettuate in conformita'
          alle  finalita'  istituzionali  da  associazioni politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della persona anche se
          rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima
          attivita'  e  che  per  legge,  regolamento o statuto fanno
          parte  di  una  unica  organizzazione  locale  o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali. [Per
          le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate
          da  associazioni  culturali  o sportive costituite ai sensi
          dell'art.  36 del codice civile, la disposizione si applica
          nei  confronti degli associati o partecipanti minori d'eta'
          e,  per  i maggiorenni,  a condizione che questi abbiano il
          diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
          statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli organi
          direttivi  dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere,
          nei  casi  di  scioglimento  della  medesima, una quota del
          patrimonio  sociale, se questo non e' destinato a finalita'
          di utilita' generale].
              Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate  in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
          da enti pubblici, le seguenti attivita':
                a) cessioni  di  beni  nuovi prodotti per la vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali   e   di   categoria,  religiose,  assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e   di  formazione  extrascolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati;
                b) erogazione  di  acqua,  gas,  energia  elettrica e
          vapore;
                c) gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale;
                d) gestione  di spacci aziendali, gestione di mense e
          somministrazione di pasti;
                e) trasporto e deposito di merci;
                f) trasporto di persone;
                g) organizzazione  di  viaggi  e soggiorni turistici:
          prestazioni alberghiere o di alloggio;
                h) servizi portuali e aeroportuali;
                i) pubblicita' commerciale;
                1) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non
          sono   invece   considerate   attivita'   commerciali:   le
          operazioni  relative all'oro e alle valute estere, compresi
          i  depositi  anche in conto corrente, di cui siano parti la
          Banca  d'Italia,  l'Ufficio  italiano dei cambi o le banche
          agenti;   la   gestione,  da  parte  delle  amministrazioni
          militari  o  dei  corpi  di  polizia,  di  mense  e  spacci
          riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
          cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
          inerenti   al   servizio;   la   prestazione  alle  imprese
          consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di
          garanzie   mutualistiche   e   di  servizi  concernenti  il
          controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione
          di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni
          di   servizi  effettuate  in  occasione  di  manifestazioni
          propagandistiche  dai  partiti politici rappresentati nelle
          assemblee  nazionali  e  regionali;  le  cessioni di beni e
          prestazioni  di  servizi  poste  in essere dalla Presidenza
          della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera
          dei    deputati   e   dalla   Corte   costituzionale,   nel
          perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali; le
          prestazioni  sanitarie  soggette  al  pagamento di quote di
          partecipazione  alla  spesa  sanitaria erogate dalle unita'
          sanitarie  locali  e dalle aziende ospedaliere del Servizio
          sanitario   nazionale.   Non   sono  considerate,  inoltre,
          attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
                a) il  possesso  e  la gestione di unita' immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o  classificabili  nella categoria catastale A10, di unita'
          da  diporto,  di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
          mezzo  di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero  e  al  servizio di unita' da diporto, da parte di
          societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta
          gratuitamente  o verso un corrispettivo inferiore al valore
          normale,  il  godimento,  personale, o familiare dei beni e
          degli  impianti  stessi,  ovvero  quando tale godimento sia
          conseguito  indirettamente  dai  soci  o partecipanti, alle
          suddette  condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni;
                b) il  possesso,  non  strumentale  ne' accessorio ad
          altre  attivita'  esercitate,  di  partecipazioni  o  quote
          sociali,  di  obbligazioni  o  titoli similari, costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o  altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad esercitare
          attivita'  finanziaria,  ovvero  attivita' di indirizzo, di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate.
              Per  le  associazioni  di promozione sociale ricomprese
          tra  gli atti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
          legge   25 agosto   1991,   n.   287,   le   cui  finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,   non  si  considera  commerciale,  anche  se
          effettuata  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari,  sempreche' tale attivita' sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi istituzionali e sia effettuata nei
          confronti   degli  stessi  soggetti  indicati  nel  secondo
          periodo del quarto comma.
              Le   disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto,  secondo
          periodo,   e   sesto  si  applicano  a  condizione  che  le
          associazioni   interessate   si  conformino  alle  seguenti
          clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
          statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della
          struttura privata autenticata o registrata:
                a) divieto  di  distribuire  anche in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
                b) obbligo  di  devolvere il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita' analoghe o ai fini di pubblica
          utilita',  sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge;
                c) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente    ogni   limitazione   in   funzione   della
          temporaneita'  della partecipazione alla vita associativa e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il  diritto  di  voto per l'approvazione e le modificazioni
          dello  statuto  e  dei  regolamenti  e  per la nomina degli
          organi direttivi dell'associazione;
                d) obbligo  di redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
                e) eleggibilita'  libera degli organi amministrativi,
          principio  del  voto  singolo di cui all'art. 2532, secondo
          comma,  del  codice  civile,  sovranita' dell'assemblea dei
          soci,   associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione   ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di
          pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
                f)   intrasmissibilita'   della  quota  o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
              Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  c)  ed e) del
          settimo  comma non si applicano alle associazioni religiose
          riconosciute  dalle  confessioni  con  le quali lo Stato ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.
              Le  disposizioni  sulla perdita della qualifica di ente
          non  commerciale  di  cui  all'art. 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".