Art. 19.
                      (Relazione al Parlamento)

1.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale presenta al
Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla
costituzione  e  sul  riconoscimento degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale,  nonche'  sulle  strutture,  sulle  attivita'  e
sull'andamento   economico   degli   istituti   stessi.  Nella  prima
applicazione  della  presente  legge,  la  relazione e' presentata al
termine  del  primo biennio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.