Art. 19. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' sulle strutture, sulle attivita' e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione e' presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.