Art. 2. 
                        (Soggetti promotori) 
 
1. Possono costituire e  gestire  gli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza  sociale,  su   iniziativa   singola   o   associata,   le
confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: 
a) siano costituite ed operino in modo  continuativo  da  almeno  tre
anni; 
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo  delle  regioni  e  in  un
terzo delle province del territorio nazionale; 
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per
la costituzione e la  gestione  degli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale; 
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. 
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e'  necessario
per le confederazioni  e  le  associazioni  operanti  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano.