Art. 20.
                     (Disposizioni transitorie)

1.  Gli  istituti  di patronato e di assistenza sociale gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare
al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, entro novanta
giorni  dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
2.  Alla  domanda deve essere allegata una documentazione comprovante
la  rispondenza  ai  requisiti  stabiliti  dalla  presente  legge. In
assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di
cui all'articolo 3, comma 2.
3.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro
sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro
un  anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 3, comma 6, e 16,
comma 2, lettera a).
4.  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma
1  possono  richiedere  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  l'autorizzazione  per lo svolgimento dell'attivita' in forma
consortile  per  un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Ai fini della
concessione  dell'autorizzazione  si  applicano  le  disposizioni dei
commi  1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresi' le disposizioni di
cui  all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni
non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.
5.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui
all'articolo  13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del
Fondo per il finanziamento delle attivita' di patronato stabiliti dal
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale 13
dicembre 1994, n. 764.
6.  Resta  invariata la posizione economica e giuridica del personale
degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  13  dicembre  1994,  n.  764,  reca:  "Regolamento
          recante  nuovi  criteri  per l'erogazione del contributo al
          finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale".