Art. 21.
                            (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a)  il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c)  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
1017.
2.  Il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13
dicembre  1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata
in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3.  E'  abrogata  ogni  altra disposizione incompatibile con le norme
della presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Note all'art. 21:
              -  Il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
          Stato  29 luglio  1947,  n.  804  (Riconoscimento giuridico
          degli  istituti  di patronato e di assistenza sociale), ora
          abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197.
              -  La  legge  27  marzo  1980,  n. 112 (Interpretazione
          autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
          ed  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato  e di
          assistenza  sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29
          luglio  1947,  n.  804,  nonche'  integrazioni  allo stesso
          decreto),  ora abrogata dalla presente legge, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  1017  (Norme di attuazione dell'art. 2
          della  legge  27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti
          di  patronato  e di assistenza sociale), ora abrogato dalla
          presente  legge,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          febbraio 1987, n. 45.
              -  Per  il titolo del decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda
          in nota all'art. 20.