Art. 21. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni; b) la legge 27 marzo 1980, n. 112; c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017. 2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197. - La legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45. - Per il titolo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda in nota all'art. 20.