Art. 3. 
                   (Costituzione e riconoscimento) 
 
1. La domanda di costituzione  e  riconoscimento  degli  istituti  di
patronato e di assistenza  sociale  e'  presentata  al  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Restano  altresi'  fermi   le
competenze del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  in
ordine al riconoscimento della personalita' giuridica  attribuite  da
previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte  le
indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per  l'apertura  di
sedi in almeno un terzo delle regioni e in un  terzo  delle  province
del territorio nazionale. 
3. La costituzione  degli  istituti  e'  approvata  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro  novanta  giorni
dalla data di presentazione della domanda. 
4. Entro un anno  dalla  data  della  domanda  di  riconoscimento  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   accerta   la
realizzazione  del  progetto  di  cui  al  comma  2  e   concede   il
riconoscimento definitivo. 
5. Gli istituti di patronato e  di  assistenza  sociale  che  abbiano
ottenuto il  riconoscimento  definitivo  di  cui  al  comma  4  hanno
l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche  presso
la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono  la  loro
attivita'. 
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni
e le associazioni che nel quinquennio precedente  abbiano  costituito
un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il  quale  non
abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia
stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente
legge. 
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da  parte
delle associazioni operanti nelle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che intendono  promuovere  la  costituzione  di  istituti  di
patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.