Art. 3. (Costituzione e riconoscimento) 1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresi' fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale. 3. La costituzione degli istituti e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo. 5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attivita'. 6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge. 7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.