Art. 4.
                    (Atto costitutivo e statuto)

1.  Lo  statuto  degli  istituti di patronato e di assistenza sociale
deve indicare:
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d)  l'articolazione  territoriale  delle  strutture  e  degli  organi
rappresentativi dell'istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f)  le  finalita' e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto
stabilito dalla presente legge;
g) la gratuita' delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla
presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2.  Le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  e dello statuto devono
essere  notificate  e  approvate  dal  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale.  Qualora  entro  sessanta  giorni  dalla data di
notifica   il   Ministero   non   formuli  proprie  osservazioni,  le
modificazioni si intendono approvate.
3.  I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e),
devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le
disposizioni  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 88, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 88 (
          Attuazione   della   direttiva   n.   84/253/CEE,  relativa
          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
          legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario