Art. 5.
                            (Convenzioni)

1.  Le  confederazioni  e le associazioni di lavoratori che non hanno
promosso  un  istituto  di  patronato e di assistenza sociale possono
avvalersi  dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A
tale   fine   devono  essere  sottoscritte  apposite  convenzioni  da
notificare  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale.
Qualora  nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie
osservazioni, le stesse si intendono approvate.