Art. 6.
                             (Operatori)

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti
di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente
di   lavoratori   subordinati  dipendenti  degli  istituti  stessi  o
dipendenti  delle  organizzazioni promotrici, se comandati presso gli
istituti   stessi   con   provvedimento   notificato  alla  Direzione
provinciale  del  lavoro  e  per  l'estero alle autorita' consolari e
diplomatiche.
2.  E'  ammessa  la  possibilita'  di  avvalersi, occasionalmente, di
collaboratori   che   operino   in   modo   volontario   e   gratuito
esclusivamente  per  lo  svolgimento  dei compiti di informazione, di
istruzione  delle  pratiche,  nonche'  di  raccolta  e consegna delle
pratiche  agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi
ultimi,  ai  soggetti  erogatori  delle prestazioni. In ogni caso, ai
collaboratori  di cui al presente comma non possono essere attribuiti
poteri  di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei
collaboratori  al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed
effettivamente  sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione
dei  compiti  affidati.  Le  modalita'  di svolgimento delle suddette
collaborazioni  devono  risultare  da  accordo  scritto vistato dalla
competente  Direzione  provinciale  del  lavoro  e per l'estero dalle
autorita' consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attivita' di cui agli articoli 8 e
10  e  per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni
di  particolare necessita' ed urgenza, gli istituti di patronato e di
assistenza  sociale  possono  stipulare  contratti  di collaborazione
coordinata e continuativa.
4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' all'estero gli istituti di
patronato  e  di  assistenza  sociale  possono avvalersi di organismi
promossi  dagli  istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di
cui all'articolo 2.