Art. 7.
                             (Funzioni)

1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale esercitano
l'attivita'  di  informazione,  di  assistenza e di tutela, anche con
poteri  di  rappresentanza,  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti e
autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e
apolidi  presenti  nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e
aventi  causa,  per  il  conseguimento  in  Italia e all'estero delle
prestazioni  di  qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di
immigrazione  e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti,
contratti   collettivi   ed   altre   fonti   normative,  erogate  da
amministrazioni  e  enti  pubblici,  da  enti  gestori  di  fondi  di
previdenza   complementare  o  da  Stati  esteri  nei  confronti  dei
cittadini  italiani  o  gia' in possesso della cittadinanza italiana,
anche se residenti all'estero.
2.  Rientra  tra  le  attivita'  degli  istituti  di  patronato  e di
assistenza  sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai
loro  superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del
datore  di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita'
civile anche per eventi infortunistici.