Art. 8.
        (Attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela)

1.  Le  attivita'  di  consulenza,  di  assistenza  e di tutela degli
istituti di patronato riguardano:
a)  il  conseguimento,  in  Italia e all'estero, delle prestazioni in
materia   di   previdenza   e  quiescenza  obbligatorie  e  di  forme
sostitutive e integrative delle stesse;
b)  il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale;
c)     il    conseguimento    delle    prestazioni    di    carattere
socio-assistenziale,  comprese  quelle  in  materia  di emigrazione e
immigrazione;
d)  il  conseguimento,  in  Italia  e  all'estero,  delle prestazioni
erogate  dai  fondi  di previdenza complementare, anche sulla base di
apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2.  Le  attivita'  di  consulenza,  di  assistenza  e  di tutela sono
prestate     indipendentemente     dall'adesione     dell'interessato
all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni
stabilite  dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo
gratuito  le  attivita'  per  le  quali  e' previsto il finanziamento
pubblico di cui all'articolo 13.
3.  Gli  istituti  di  patronato,  in  nome  e  per  conto dei propri
assistiti  e  su  mandato  degli stessi, possono presentare domanda e
svolgere   tutti  gli  atti  necessari  per  il  conseguimento  delle
prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 8:
              -  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241 (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.