Art. 10. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio 1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Il regime dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i quali l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo. 3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1. 4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda nelle nota all'art. 3. - L'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1o gennaio 1998, cosi' recita: "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; [c) se sono iscritte nello stato patrimoniale; Abrogata]; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. [5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma. Abrogato]. 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".