Art. 10.
   Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
  1.  Il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti nel
bilancio  o  rendiconto  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge e
l'applicazione  della  relativa  imposta  sostitutiva  devono  essere
richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a
quello  chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di
presentazione  scade  successivamente  alla data di pubblicazione del
presente decreto.
  2.  Il  regime  dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i quali
l'articolo  10  consente  la  rivalutazione.  L'applicazione  di tale
regime  puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della
disciplina  di  rivalutazione  per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui
all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi
titolo.
  3.  Per  le  partecipazioni  in  societa' controllate e in societa'
collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359 del codice civile il regime
dell'articolo  14  della  legge  si applica per il riconoscimento dei
maggiori  valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  risultanti  dal bilancio o
rendiconto  relativo  al  periodo  di  imposta  cui  si  riferisce la
dichiarazione di cui al comma 1.
  4.   L'importo   corrispondente   ai   maggiori  valori,  al  netto
dell'imposta  sostitutiva,  deve  essere  accantonato in una apposita
riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della
legge  e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In
caso   di   incapienza  di  riserve  utilizzabili  puo'  essere  resa
disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.
 
          Note all'art. 10:
              - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
          nelle nota all'art. 3.
              - L'art.  54 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in vigore dal 1o
          gennaio 1998, cosi' recita:
              "Art.   54   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   1.  Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art. 53, concorrono a
          formare il reddito:
                a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione a titolo
          oneroso;
                b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in  forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
          dei beni;
                [c)   se  sono  iscritte  nello  stato  patrimoniale;
          Abrogata];
                d) se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
              2.  Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
          1  la  plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza fra il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
              2-bis.   I   maggiori   valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie   costituite   da   partecipazioni  in  imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito per la parte
          eccedente  le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali  maggiori
          valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
              3.  Nell'ipotesi  di cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
              4.  Le  plusvalenze realizzate, determinate a norma del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi, ma non
          oltre il quarto.
              Per   i   beni   che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie,  la  disposizione  del  periodo  precedente si
          applica  per  quelli  iscritti  come  tali negli ultimi tre
          bilanci;  si  considerano ceduti per primi i beni acquisiti
          in data piu' recente.
              5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito anche le
          plusvalenze   delle   aziende,   compreso   il   valore  di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo   oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non  si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
          per  causa  di  morte  o  per atto gratuito a familiari non
          costituisce  realizzo  di  plusvalenze dell'azienda stessa;
          l'azienda   e'   assunta  ai  medesimi  valori  fiscalmente
          riconosciuti  nei  confronti  del dante causa. I criteri di
          cui  al  periodo  precedente  si applicano anche qualora, a
          seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
          della  successione, della societa' esistente tra gli eredi,
          la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
              [5-bis.   Non   concorrono  a  formare  il  reddito  le
          plusvalenze  relative  ai beni di cui alle lettere a) e b),
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata  non  superiore  a  2000 centimetri cubici o con
          motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri
          cubici,  del  comma  8-bis dell'art. 67, nonche' ai beni di
          cui alla lettera c) dello stesso comma. Abrogato].
              6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento".