Art. 2.
                          Beni rivalutabili
  1.  La  rivalutazione  ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10
della  legge,  compresi  i beni di costo unitario non superiore ad un
milione  di lire nonche' quelli completamente ammortizzati, posseduti
alla  fine  dell'esercizio  con  riferimento al quale viene eseguita,
acquisiti  fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge,
gia' risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre
1999,  devono  risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione
al quale la rivalutazione e' effettuata. Per i soggetti che fruiscono
di  regimi  di  contabilita'  semplificata  dette acquisizioni devono
risultare  dai  registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  2.  Ai  fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati
si  intendono  posseduti  se  risultanti  dal  bilancio  o rendiconto
ovvero,  per  i  soggetti  di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal
libro  dei  cespiti  ammortizzabili  ovvero,  relativamente  ai  beni
immateriali  completamente  ammortizzati, se gli stessi siano tuttora
tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
  3.  I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del
diritto  di  proprieta'  o  altro  diritto reale o della consegna con
clausola  di  riserva  della  proprieta'.  Per  i  beni  prodotti dal
soggetto,  direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla
data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'.
  4.  Per  i beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse,
si  fa  riferimento  alla  data  in  cui  sono  stati acquisiti dalle
societa' stesse.
 
          Nota all'art. 2:
              - Gli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16 ottobre  1973,  cosi'
          recitano:
              "Art.  16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  - Le
          societa',  gli  enti e gli imprenditori commerciali, di cui
          al  primo  comma dell'art. 13, devono compilare il registro
          dei  beni  ammortizzabili entro il termine stabilito per la
          presentazione della dichiarazione.
              Nel   registro  devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
              Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente  le  indicazioni  ivi  richieste  possono essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno  di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
          beni  gratuitamente  devolvibili  deve essere distintamente
          indicata   la   quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
          ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione".
              "Art.  18  (Contabilita'  semplificata  per  le imprese
          minori).   (Testo   modificato   dall'art.  4  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.  413,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  305  del  31 dicembre  1991,  in  vigore dal
          1o gennaio 1992). - Le disposizioni dei precedenti articoli
          si  applicano  anche  ai  soggetti  che, a norma del codice
          civile,  non  sono  obbligati  alla  tenuta delle scritture
          contabili  di  cui  allo stesso codice. Tuttavia i soggetti
          indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13,
          qualora  i  ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,  conseguiti  in  un  anno intero non abbiano
          superato  l'ammontare  di  lire  360 milioni per le imprese
          aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
          un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta  delle scritture contabili prescritte dai precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste  da disposizioni diverse dal presente decreto. Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
              I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono  indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
              Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto   devono   essere
          separatamente  annotate nei registri tenuti ai fini di tale
          imposta  con  le  modalita'  e nei termini stabiliti per le
          operazioni  soggette a registrazione. Coloro che effettuano
          soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione devono
          annotare  in un apposito registro l'ammontare globale delle
          entrate  e  delle  uscite  relative  a  tutte le operazioni
          effettuate  nella  prima e nella seconda meta' di ogni mese
          ed  eseguire  nel  registro  stesso l'annotazione di cui al
          precedente comma.
              I   soggetti   esonerati   dagli  adempimenti  relativi
          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e  successive  modificazioni,  non  sono  tenuti  ad
          osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
              Il  regime  di  contabilita'  semplificata previsto nel
          presente  articolo  si  estende di anno in anno qualora gli
          ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
              Il  contribuente  ha  facolta'  di optare per il regime
          ordinario.  L'opzione  ha  effetto  dall'inizio del periodo
          d'imposta  nel  corso del quale e' esercitata fino a quando
          non  e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per
          i due successivi.
              I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio di impresa
          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un
          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti
          indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
          la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
              Per  i  rivenditori  in  base a contratti estimatori di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
              Ai  fini  del presente articolo si assumono come ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  nel
          periodo  stesso  agli  effetti  della  imposta  sul  valore
          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
          norma del terzo comma".