Art. 3.
                           Azioni e quote
  1.  Le  azioni  e le quote possedute dalla societa', ente o impresa
che  esegue  la  rivalutazione,  comprese le azioni di risparmio e le
azioni  privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da
societa'  controllate  o  collegate  ai  sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile.  Il  rapporto  di  controllo  o  di collegamento deve
sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31
dicembre 1999.
 
          Nota all'art. 3:
              - L'art. 2359 del codice civile, cosi' recita:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le  societa' che sono sotto l'influenza dominante
          di  un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".