Art. 4.
                Rivalutazione per categorie omogenee
  1.  Ai  fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni
appartenenti  alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata
per  ciascun  bene  nel  relativo  inventario  o,  per i soggetti che
fruiscono  di  regimi  di contabilita' semplificata, nel prospetto di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge.
  2.  Le  azioni  e  le  quote devono essere raggruppate in categorie
omogenee  per natura in conformita' ai criteri di cui all'articolo 61
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai
mobili  iscritti  in  pubblici registri, devono essere raggruppati in
categorie  omogenee  per  anno  di  acquisizione  e  coefficiente  di
ammortamento.
  4.  Per  i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuata
distintamente per ciascuno di essi.
  5.  Gli  immobili  vanno  considerati separatamente dai beni mobili
iscritti  in  pubblici  registri  e, ai fini della classificazione in
categorie  omogenee,  si  distinguono  in aree fabbricabili aventi la
stessa  destinazione  urbanistica,  aree non fabbricabili, fabbricati
non    strumentali,   nonche'   fabbricati   strumentali   ai   sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  primo  periodo  del  testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2, secondo periodo del citato testo unico.
Gli   impianti  e  i  macchinari  ancorche'  infissi  al  suolo  sono
raggruppati  in  categorie  omogenee  secondo  i criteri indicati nel
precedente comma 3.
  6.  I  beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai
fini  della  classificazione  in  categorie  omogenee, in aeromobili,
veicoli,  navi  e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e
navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
  7.  I  beni a deducibilita' limitata di cui agli articoli 67, comma
10-bis  e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa
categoria omogenea.
  8.  La  rivalutazione  dei beni facenti parte di ciascuna categoria
omogenea  deve  essere  eseguita  sulla base di un unico criterio per
tutti i beni ad essa appartenenti.
 
          Nota all'art. 4:
              - Gli  articoli  40,  61, 67 comma 10-bis e 121-bis del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, cosi' recitano:
              "Art.   40   (Immobili   non   produttivi   di  reddito
          fondiario). (Testo modificato dall'art. 145, della legge 23
          dicembre  2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  302  del  29  dicembre  2000,  in vigore dal 1o gennaio
          2001).  -  1.  Non  si  considerano  produttivi  di reddito
          fondiario  gli  immobili  relativi ad imprese commerciali e
          quelli  che  costituiscono beni strumentali per l'esercizio
          di arti e professioni.
              2.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio   dell'arte   o   professione   o  dell'impresa
          commerciale  da parte del possessore. Gli immobili relativi
          ad  imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
          sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali
          trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se non
          utilizzati  o  anche  se dati in locazione o comodato salvo
          quanto  disposto  nell'art.  77,  comma  1. Si considerano,
          altresi',   strumentali  gli  immobili  di  cui  all'ultimo
          periodo  del  comma  1-bis  dell'art.  62  per  il medesimo
          periodo temporale ivi indicato".
              "Art.  61  (Valutazione  dei titoli). (Testo modificato
          dall'art.   30  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
          1994,  in  vigore  dal  1o  gennaio  1995).  -  1. I titoli
          indicati  nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  53,
          esistenti   al  termine  di  un  esercizio,  sono  valutati
          applicando  le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6
          dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
              1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
          riporto  o  di "pronti contro termine" che prevedono per il
          cessionario  l'obbligo  di  rivendita a termine dei titoli,
          non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
              2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
          si  tiene  conto  del  valore e si considerano della stessa
          natura  i  titoli  emessi  dallo  stesso soggetto ed aventi
          uguali caratteristiche.
              3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
          il valore minimo e' determinato:
                a)  per  i  titoli negoziati in mercati regolamentati
          italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
          rilevati nell'ultimo mese;
                b)  per  le azioni e titoli similari non negoziati in
          mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  riducendo  il
          valore  unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
          dello   stesso   articolo   in   misura   proporzionalmente
          corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
          confronto  fra  l'ultimo  bilancio  regolarmente  approvato
          dalle  societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
          cui  le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
          successive,  le deliberazioni di riduzione del capitale per
          perdite;
                c)  per  gli  altri  titoli,  secondo le disposizioni
          della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
              3-bis.  Le  riduzioni di valore di cui alla lettera b),
          del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da
          societa'  ed  enti residenti in Stati non appartenenti alla
          Comunita'  economica europea sono ammesse, sempre che siano
          in   vigore   accordi  che  consentano  all'amministrazione
          finanziaria  di  acquisire  le  informazioni necessarie per
          l'accertamento delle condizioni ivi previste.
              4.  In  caso  di  aumento  del  capitale della societa'
          emittente  mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale il
          numero  delle  azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
          numero   di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione  alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e  il  valore  unitario  si  determina,  per ciascuna voce,
          dividendo  il costo complessivo delle azioni gia' possedute
          per il numero complessivo delle azioni.
              5.  L'ammontare  dei versamenti fatti a fondo perduto o
          in  conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia
          ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge
          al  costo  delle azioni in proporzione alla quantita' delle
          singole  voci  della  corrispondente categoria; tuttavia e'
          consentita  la  deduzione dei versamenti e delle remissioni
          di  debito  effettuati  a copertura di perdite per la parte
          che  eccede  il  patrimonio  netto della societa' emittente
          risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
          del  comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in
          mercati  regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
          dei  versamenti  e  delle  remissioni  di  debito  fatti  a
          copertura di perdite della societa' emittente.
              5-bis.   Le   disposizioni   dei  commi  precedenti  si
          applicano   anche   per   la  valutazione  delle  quote  di
          partecipazione  in  societa'  ed  enti non rappresentate da
          titoli,  indicate  nella  lettera  c) del comma 1 dell'art.
          53".
              "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni  materiali). (Testo
          modificato  dall'art.  6  della  legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 27
          dicembre  1999,  in  vigore  dal  1o  gennaio 2000). - 1-10
          (Omissis).
              10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  641,  sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
          percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100
          per  cento  per gli oneri relativi ad impianti di telefonia
          fissa  installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
          trasporto    di   merci   da   parte   delle   imprese   di
          autotrasporto".
              "Art.  121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto  a  motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
          arti  e  professioni. (Articolo inserito dall'art. 17 della
          legge  27  dicembre  1997, n. 449 pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  302  del  30 dicembre 1997, in vigore dal 1o
          gennaio  1998).  -  1. Le  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi  relativi  ai mezzi di trasporto a motore indicati
          nel   presente   articolo,   utilizzati  nell'esercizio  di
          imprese,  arti  e professioni, ai fini della determinazione
          dei  relativi  redditi  sono  deducibili secondo i seguenti
          criteri:
                a) per l'intero ammontare relativamente:
                  1)   agli   aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e
          imbarcazioni  da  diporto, alle autovetture ed autocaravan,
          di  cui  alle  lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
          e  motocicli  destinati ad essere utilizzati esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
                  2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso
          promiscuo  ai  dipendenti  per la maggior parte del periodo
          d'imposta;
                b)  nella  misura del 50 per cento relativamente alle
          autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle citate lettere
          dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per i veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza  di commercio. Nel caso di esercizio di arti
          e  professioni  in  forma  individuale, la deducibilita' e'
          ammessa,   nella   suddetta   misura   del  50  per  cento,
          limitatamente  ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
          da  societa'  semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
          la  deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
          ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
          costo  di  acquisizione  che  eccede lire 35 milioni per le
          autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
          motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
          dei  canoni  proporzionalmente  corrispondente  al costo di
          detti  veicoli  che  eccede  i  limiti  indicati, se i beni
          medesimi   sono   utilizzati   in   locazione  finanziaria;
          dell'ammontare  dei  costi  di  locazione e di noleggio che
          eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
          lire  1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
          ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
          svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
          art.  5,  i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
          associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
          dei  contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al
          consumo   per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
          milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
          di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
          rappresentanti di commercio.
              2.  Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
          le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  patrimoniali rilevano
          nella   stessa   proporzione   esistente   tra  l'ammontare
          dell'ammortamento     fiscalmente    dedotto    e    quello
          complessivamente effettuato.
              3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art. 67,
          il  costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume
          nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative
          quote di ammortamento".