Art. 5.
         Modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili
  1.   Per   i   beni  ammortizzabili  materiali  ed  immateriali  la
rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, puo' essere eseguita, rivalutando sia i costi
storici  sia  i  fondi  di  ammortamento  in misura tale da mantenere
invariata  la  durata  del  processo  di ammortamento e la misura dei
coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o
riducendo   in   tutto  o  in  parte  i  fondi  di  ammortamento.  La
rivalutazione  puo'  essere  eseguita  anche al fine di eliminare gli
effetti   degli   ammortamenti   operati  in  applicazione  di  norme
tributarie.  I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono
essere indicati nella nota integrativa al bilancio.