Art. 6.
                Limite economico della rivalutazione
  1.  Anche  ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in
esito  alla  rivalutazione  eseguita  a  norma  degli  articoli  10 e
seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun
caso  essere  superiore  al  valore  realizzabile nel mercato, tenuto
conto  dei  prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior
valore   che   puo'  essere  fondatamente  attribuito  in  base  alla
valutazione  della  capacita'  produttiva  e  della  possibilita'  di
utilizzazione  economica  nell'impresa.  Il  valore  netto  del  bene
risultante  dal  bilancio  nel  quale  la  rivalutazione e' eseguita,
aumentato  della  maggiore quota di ammortamento derivante dal valore
rivalutato,  non  puo'  essere  superiore  al  valore  realizzabile o
fondatamente attribuito.
  2.   Le   azioni   non   quotate  in  mercati  regolamentati  e  le
partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del
valore  ad  esse  attribuibile in proporzione al valore effettivo del
patrimonio netto della societa' partecipata.