Art. 7.
                           Effetti fiscali
  1.   La   rivalutazione   ha   effetto,   anche  ai  fini  fiscali,
dall'esercizio  successivo a quello con riferimento al quale e' stata
eseguita.  Tuttavia  le  quote  di  ammortamento,  anche finanziario,
possono   essere   commisurate   al   maggior  valore  dei  beni  fin
dall'esercizio  con  riferimento  al  quale la rivalutazione e' stata
eseguita.