Art. 8.
                         Imposta sostitutiva
  1.  L'imposta  sostitutiva,  dovuta ai sensi dell'articolo 12 della
legge,  rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
al  comma  1  dell'articolo  105  del  testo  unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  nell'ipotesi  in  cui  il saldo attivo sia
ridotto per copertura di perdite d'esercizio.
 
          Nota all'art. 8:
              - L'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato   con   decreto   del  Decreto  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 4
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale  n.  302  del  29  dicembre 2000, in vigore dal 1
          gennaio 2001, cosi' recita:
              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito
          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere
          a)   e   b)  del  comma  1  dell'art.  87  devono  rilevare
          distintamente   nella   dichiarazione   dei   redditi:   a)
          l'ammontare  complessivo delle imposte determinato ai sensi
          dei  commi  2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte
          determinato ai sensi del comma 4.
              2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
          accertamenti   divenuti   definitivi,  nonche'  le  imposte
          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del
          presente  comma  si  tiene  conto  delle imposte liquidate,
          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di
          distribuzione  degli  utili  di  esercizio, delle riserve e
          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo
          comma  dell'art.  44,  nonche' delle riduzioni del capitale
          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del
          comma 2 del medesimo art. 44.
              3.  In  caso di distribuzione degli utili di esercizio,
          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)
          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei
          redditi  del  periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
          se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 56,25 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1o gennaio  2001, e del 53,85 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta   in   corso  al  1o  gennaio  2003,  per  cento,
          corrispondente  ai proventi che in base agli altri articoli
          del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
          a  formare  il  reddito  della societa' o dell'ente e per i
          quali  e' consentito computare detta imposta fra quelle del
          presente comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci  o  partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.
          14,  gli  importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          sono  ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
          importo  pari  al  56,25  per  cento,  per le distribuzioni
          deliberate  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso al 1o gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
          per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo
          d'imposta  successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,
          degli  utili  di  esercizio,  delle  riserve  e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44,
          distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni
          del  capitale  che si considerano distribuzione di utili ai
          sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.  44.  Gli importi
          distribuiti,  se  nella relativa deliberazione non e' stato
          stabilito    diversamente,    comportano    la    riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).
              6.   Nella  dichiarazione  dei  redditi  devono  essere
          indicati:
                1)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera a) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio;
                2)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera b) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio.
              7.  Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito
          ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.
          14  ovvero  e'  attribuito il credito d'imposta limitato di
          cui  agli  articoli  11,  comma  3-bis,  e 94, comma 1-bis,
          devono   essere   separatamente  indicati  nei  modelli  di
          comunicazione  di  cui  all'art.  7 della legge 29 dicembre
          1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
              8.  Nel  caso  di omessa comunicazione in conformita' a
          quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  applicano le
          sanzioni  di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
          n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
          qualora  siano  attribuiti  ai  soci o partecipanti crediti
          d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi".