Art. 9.
                    Saldo attivo di rivalutazione
  1.   Anche  ai  fini  fiscali  il  saldo  attivo  risultante  dalla
rivalutazione  e'  costituito  dall'importo  iscritto nel passivo del
bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti
ai  beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere
imputato  al  capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge.
  2.  Nelle  ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge,
il  saldo  aumentato  dell'imposta  sostitutiva concorre a formare la
base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte
sul  reddito.  Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge  si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della
legge  diversi  da  quelli  che  fruiscono  di regimi semplificati di
contabilita'.
  3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  466,  finalizzate a favorire la capitalizzazione
delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge  concorre  a  formare  la  variazione  in  aumento del capitale
investito  a  partire  dall'inizio dell'esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
  4.  Nelle  ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le
riduzioni  di  capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve
di  rivalutazione  iscritta  ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a
quelle  iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi
di rivalutazione.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 reca
          "Riordino  delle  imposte  personali sul reddito al fine di
          favorire   la   capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma
          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662 ed e' stato pubblicato nel
          S.O.  n.  3/L  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
          1998.