Art. 10.
                    Partecipazione della regione
  1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante
al  Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  La  regione  e'  sentita  per  la  predisposizione  di organici
interventi in materia di lavoro e occupazione.
  3.  Lo  Stato  e  la  regione  si  informano  reciprocamente  sullo
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  nella materia di cui al
presente decreto.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".