Art. 10. Partecipazione della regione 1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. La regione e' sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione. 3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".