Art. 11.
               Attribuzione delle risorse finanziarie
               per l'esercizio delle funzioni delegate
  1.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale provvede a
rimborsare   annualmente   alla   regione  la  spesa  necessaria  per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione le risorse da attribuire alla
regione  sono  determinate  in  misura pari alle spese effettivamente
sostenute  dall'Amministrazione  dello  Stato  per  l'esercizio delle
funzioni  e  dei  compiti  di  cui  al  comma 1 nell'ultimo esercizio
finanziario   nel   quale   tali   funzioni   e  compiti  sono  stati
integralmente svolti.
  3.  Successivamente  la  determinazione dei rimborsi spettanti alla
regione  e'  effettuata  con cadenza triennale mediante intesa tra il
Governo  e  il  Presidente della giunta regionale tenendo conto delle
disposizioni   di   cui  al  comma  56  dell'articolo 2  della  legge
28 dicembre  1995, n. 549, e del comma 3o dell'articolo 4 della legge
13 aprile 1983, n. 122.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  del  comma  56  dell'art.  2  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              "56.  - Alle regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, con norme di attuazione,
          previo  parere delle relative commissioni paritetiche, sono
          trasferite  ulteriori funzioni per completare le competenze
          previste  dai  rispettivi  statuti  speciali;  al  fine  di
          rendere   possibile  l'esercizio  organico  delle  funzioni
          trasferite  con  le  medesime  norme  di  attuazione  viene
          altresi'  delegato alle regioni e province autonome stesse,
          per  il  rispettivo  territorio,  l'esercizio  di  funzioni
          legislative   nonche'   di   quelle   amministrative   che,
          esercitate  dagli  uffici statali soppressi, residuano alle
          competenze   dello  Stato;  al  finanziamento  degli  oneri
          necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o
          delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal
          fine  delle  risorse  che  sono determinate d'intesa con il
          Governo  in  modo  da  assicurare  risparmi di spesa per il
          bilancio  dello  Stato  e a condizione che il trasferimento
          effettivo   venga   completato   entro   il  30 giugno  del
          rispettivo anno.".
              - Il  testo  del  comma  terzo  dell'art. 4 della legge
          13 aprile  1983,  n.  122 (Norme per il coordinamento della
          finanza  della regione Sardegna con la riforma tributaria e
          finanziamento  del  decreto del Presidente della Repubblica
          7 giugno  1979,  n. 259, e del decreto del Presidente della
          Repubblica  19 giugno  1979,  n.  348;  e  disposizioni  in
          materia  finanziaria  per la regione Friuli-Venezia Giulia)
          e' il seguente:
              "Per  lo  svolgimento  da  parte della regione Sardegna
          delle   funzioni   amministrative   ad   essa  delegate  e'
          attribuita  alla  medesima,  per le spese di funzionamento,
          una  somma  pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese
          operative connesse all'esercizio della delega stessa.".