Art. 11. Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1. 2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. 3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3o dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 11: - Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "56. - Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.". - Il testo del comma terzo dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate e' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.".