Art. 3.
                    Attribuzione delle competenze
  1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva
del lavoro che comprendono, tra l'altro:
    a) programmazione   e   coordinamento   di   iniziative  volte  a
incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
    b) collaborazione    all'elaborazione    di   progetti   relativi
all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;
    c) programmazione  e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione   degli   iscritti   alle  liste  di  collocamento  con
particolare  riferimento  ai  soggetti  destinatari di riserva di cui
all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al
reimpiego   dei  lavoratori  posti  in  mobilita'  e  all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
    e) indirizzo,  programmazione e verifica dei tirocini formativi e
di orientamento e borse di lavoro;
    f) indirizzo,  programmazione  e  verifica dei lavori socialmente
utili ai sensi della normativa in materia;
    g) compilazione  e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori
previa analisi tecnica;
    h) conflitti  di  lavoro  collettivi  di interesse regionale, con
l'attribuzione della potesta' di fungere da soggetto istituzionale di
mediazione   attiva  per  la  sigla  di  accordi  e  protocolli,  con
l'esclusione   delle  funzioni  relative  a  eccedenze  di  personale
temporanee e strutturali.
  2.  Nell'ambito  di  un  ruolo di programmazione e coordinamento la
regione  con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i
compiti in materia di collocamento e, in particolare:
    a) collocamento ordinario;
    b) collocamento agricolo;
    c) collocamento obbligatorio;
    d) collocamento  dello  spettacolo  sulla  base di un'unica lista
nazionale;
    e) collocamento   dei   lavoratori  non  appartenenti  all'Unione
europea;
    f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
    g) collocamento dei lavoratori domestici;
    h) avviamento  a  selezione  negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione,    ad    eccezione    di   quello   riguardante   le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici;
    i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
    l) iniziative   volte   ad   incrementare   l'occupazione   e  ad
incentivare  l'incontro  tra  domande  ed offerte di lavoro anche con
riferimento all'occupazione femminile.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n.
          223  (Norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita,
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro), e' il
          seguente:
              "Art.  25  (Riforma  delle  procedure  di avviamento al
          lavoro).  - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, i datori di
          lavoro  privati,  che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
          n.  264,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono
          tenuti  ad  assumere  i  lavoratori  facendone richiesta ai
          competenti   organi  di  collocamento,  hanno  facolta'  di
          assumere  tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
          Tali  datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
          dieci   dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,  ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio,  a  riservare  il  dodici  per  cento di tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al  comma  5,  anche  quando  siano assunzioni a termine ai
          sensi  dell'art.  17  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.
              2.  Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del
          personale   appartenente   alle   qualifiche  appositamente
          individuate  nei  contratti collettivi di categoria, quelle
          relative  alle  categorie  dei  dirigenti,  dei  lavoratori
          destinati  a  svolgere  mansioni di guardia giurata, quando
          questi  siano  in  possesso  di  attestazione  di idoneita'
          rilasciata   dalle   competenti   autorita'   di   pubblica
          sicurezza,  quelle  relative  al  personale da destinare ad
          attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
          personale  da destinare ad attivita' di produzione ovvero a
          servizi    essenziali    ai    fini    dell'integrita'    e
          dell'affidabilita'  di strutture rilevanti per la sicurezza
          dello  Stato,  determinate  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   sentiti   il   Comitato
          interministeriale  per  le  informazioni  e  la  sicurezza,
          istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977,
          n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori
          di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
              3.  Ai  fini  del  calcolo  della percentuale di cui al
          comma  1  non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori
          di  cui  al  comma  2.  Il  datore di lavoro puo' differire
          l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
          cui,  nell'ambito  della  regione  e  delle  circoscrizioni
          contermini  rispetto  a  quella  nella  quale va effettuata
          l'assunzione,  i  lavoratori appartenenti alle categorie di
          cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
          siano  meno  di  tre. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, sentita la Commissione centrale
          per   l'impiego,   vengono   determinate  le  modalita'  di
          applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo.
              4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non
          equivalenti   a   quelle   risultanti  dalla  richiesta  di
          avviamento.
              5.  I  lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1
          sono:
                a) i  lavoratori  iscritti  da piu' di due anni nella
          prima  classe  delle  liste di collocamento e che risultino
          non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
          esercenti  attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
                b) i  lavoratori iscritti nella lista di cui all'art.
          6;
                c) le  categorie di lavoratori determinate, anche per
          specifiche   aree  territoriali,  mediante  delibera  della
          commissione   regionale   per   l'impiego,   approvata  dal
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale ai sensi
          del comma 7.
              6.  Per  le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto,
          tra  iscritti alla prima classe della lista di collocamento
          e  popolazione  residente in eta' di lavoro, superiore alla
          media  nazionale,  le  commissioni  regionali per l'impiego
          possono,  con  delibera  motivata da assumere a maggioranza
          dei  loro componenti, proporre di riservare una quota delle
          assunzioni  di  cui  al  comma  1 a beneficio esclusivo dei
          lavoratori  delle  categorie  previste  alla lettera b) del
          commna 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una
          elevazione  della percentuale di assunzioni di cui al comma
          1 ad una misura non superiore al venti per cento.
              7.  Le  delibere  di  cui al comma 5, lettera c), ed al
          comma  6,  possono  essere  assunte  anche  limitatamente a
          territori   subregionali;   esse   vengono  sottoposte  dal
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro e
          della   previdenza   sociale,   il   quale  adotta  le  sue
          determinazioni  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
          delibera.
              8.  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego  emanano
          disposizioni  alle  commissioni circoscrizionali dirette ad
          agevolare  gli  avviamenti  delle  lavoratrici  in rapporto
          all'iscrizione  alle  liste  di  mobilita' e agli indici di
          disoccupazione nel territorio.
              9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione  a carico del datore di lavoro e, per i primi
          diciotto  mesi,  quella  prevista per gli apprendisti dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
              10.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
          finalizzare  al finanziamento di azioni formative riservate
          ai  lavoratori  appartenenti alle categorie di cui al comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna regione.
              11.  Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato una proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le  modalita'  determinate  dalla Commissione regionale per
          l'impiego,   perde,   per   un   periodo  di  dodici  mesi,
          l'iscrizione  nelle  liste  di mobilita, di cui all'art. 6,
          comma 1.
              12.  L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento
          produce  effetti  solo  ai fini dell'avviamento al lavoro o
          della   corresponsione  di  prestazioni  previdenziali.  E'
          abrogata ogni disposizione contraria.".